Famiglia

No all'assegno per il "figlio adulto": vale il "principio di autoresponsabilità"

Per la Cassazione, sentenza n. 26875 depositata oggi, il richiedente deve provare di averne diritto. Non è giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa dell'occupazione desiderata

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di Francesco Machina Grifeo

Con tre principi di diritto, la Cassazione mette altrettanti punti fermi nella dibattuta questione dei limiti al mantenimento dei figli maggiorenni. La Prima Sezione civile, sentenza n. 26875 depositata oggi, accogliendo parzialmente il ricorso di un Papà contro l'obbligo sancito dalla Corte di appello di corrispondere un assegno di 350 euro alla figlia ormai adulta e diplomata, ha richiamato un principio di "autoresponsabilità del figlio verso sé stesso" e chiarito che è il richiedente a dover dimostrare di avere diritto all'aiuto. E che neppure può essere dirimente (come nel caso affrontato) la malattia del genitore, bisognoso di particolare accudimento, che può giustificare soltanto dei "ritardi" nel conseguire l'autonomia economica ma non può certamente condurre all'annullamento dei "doveri verso sé stesso", anche in considerazione della vita futura del figlio.

Al contrario, il giudice di secondo grado aveva affermato che gravava sull'obbligato l'onere di provare il venire meno dei presupposti del mantenimento. Ed aveva ritenuto che i requisiti permanessero pur avendo la figlia, nata nel 1989, conseguito nel 2008 il diploma di odontotecnico, senza poi ricercare un lavoro coerente, ma decidendo di iscriversi alla facoltà di Scienze del Turismo, senza sostenere per tre anni alcun esame, e poi a quella di Filosofia, Lettere e Scienze umanistiche, dove in due anni aveva fatto un unico esame, per cui a quasi dieci anni dall'iscrizione non aveva ancora conseguito la laurea triennale.

La Suprema corte, con riguardo al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, chiarisce oggi in modo inequivoco che "l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro". Ma la Corte dettaglia anche i diversi casi: "se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa».

Più in generale la Cassazione afferma che: «I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata».

E sempre i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, prosegue la Corte, circoscrivono l'obbligo "per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura».

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