Amministrativo

No alla proroga automatica delle concessioni balneari

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Vanno disapplicate le “norme legislative nazionali” di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con “finalità turistico-ricreative”. Questa l’affermazione contenuta nella sentenza del Tar Sicilia n. 2767/2024.

Il principio dettato dall’Adunanza plenaria
Dal principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 (secondo cui “Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’articolo 182, comma 2, del Dl n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’articolo 49 del Tfue e con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce.

Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”) discende che devono essere disapplicate le “norme legislative nazionali” che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime e che le concessioni demaniali marittime incise da tale statuizione sono quelle che hanno “finalità turistico-ricreative”. Rilavano i giudci che non vi sono precedenti totalmente coincidenti con la questione eccetto uno parzialmente sovrapponibile del Tar Calabria 20 maggio 2022 n. 862.

Il Tar Sicilia nel caso in esame osserva come il citato principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria non possa essere richiamato a giustificazione della tesi della nullità di una clausola di rinnovo automatico racchiusa in un accordo quadro, non essendo quest’ultimo una “norma legislativa” che regolamenta il rinnovo delle concessioni ed essendo un accordo bilaterale, tra un soggetto pubblico e un soggetto privato, che si colloca all’esterno del perimetro delle concessioni demaniali.

Il perimetro della finalità turistico-ricreativa
In particolare, osserva il Tar come la nozione di “concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative” secondo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494 e dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172 deve riferirsi alle concessioni per l’esercizio delle seguenti attività:
- gestione di stabilimenti balneari;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- esercizi commerciali;
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.
A tale elencazione la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione VII, decisione 11 gennaio 2023 n. 6377) riconosce carattere tassativo. Sicché non vi rientrano le concessioni riguardanti:
- i punti di ormeggio,
- le concessioni di cantieri navali e scali d’alaggio e
- le concessioni dei servizi di biglietteria per trasporto pubblico marittimo.

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