Penale

No al ricorso «generico» per Cassazione che riproduce l’appello e non argomenta dissenso

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di Paola Rossi

Il ricorso per cassazione deve essere motivato con argomentazioni "critiche" contro l'atto impugnato, altrimenti è inammissibile. E, a maggior ragione, quando l'atto introduttivo del giudizio di legittimità è meramente ripetitivo dell'atto di appello. Caso in cui de plano tale apparato argomentativo risulta inesistente. La Cassazione con la sentenza n. 4410 depositata ieri e segnalata al massimario della Corte ha di fatto ribadito un orientamento univoco.

Giurisprudenza che punta sulla necessità che il vizio della sentenza non sia solo affermato dal ricorrente, ma che vi sia l'esposizione di un ragionamento di segno diverso da quello praticato dal giudice di merito con puntuale contestazione del punto impugnato della sentenza di merito. Quindi, scatta senza dubbio l'ostacolo dell'inammissibilità "per genericità dei motivi", nel caso - come quello risolto dalla sentenza massimata - dove il ricorso per cassazione era costituito dalla pedissequa riproduzione dei motivi di appello apportando giusto le modifiche necessarie per attualizzarlo in Cassazione.

In conclusione, se per la trattazione dei motivi di ricorso nel giudizio di legittimità, è necessario esporre un confronto "puntuale" tra ragioni di diritto ed elementi di fatto contenuti nella decisione appellata e quelli che si vogliono far valere col proprio dissenso è ovvio che scatti sempre il filtro dell'inammissibilità per il ricorso redatto col metodo del copia-incolla.

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