Non è gioco d'azzardo l'uso della slot machine priva di nulla osta
La slot machine messa a diposizione del pubblico, ma priva del nullaosta per l'esercizio, espone il gestore alla sanzione amministrativa prevista dal Tulps ma non commette il reato di gioco d'azzardo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6183/15 depositata l'11 febbraio dalla terza sezione penale ha, infatti, dato ragione al ricorrente che lamentava la condanna, doppia in primo grado e in appello, per il reato previsto dall'articolo 718 del Codice penale.
L'assenza del fine di lucro e altri elementi che escludono il reato - I giudici di legittimità hanno accolto la doglianza che stigmatizzava l'errore dei giudici di merito per aver ravvisato gli elementi del reato nella mera assenza dell'”assenso” amministrativo all'uso dell'apparecchio, senza neanche valutare la mancanza del fine di lucro che è, invece, elemento fondante del gioco d'azzardo come elencato al primo comma dell'articolo 721 del Codice penale. La Cassazione parte dalla considerazione che in sé l'apparecchio è da considerarsi lecito in quanto, non permette che puntate di modesta entità, contiene l'aleatorietà della vincita o della perdita consentendo l'esercizio di una certa abilità e strategia da parte del giocatore. Le caratteristiche della slot machine in questione appaiono perciò coincidenti con la descrizione contenuta nel comma 7 lettera a) dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita).
La sanzione amministrativa - Si trattava perciò di esercizio di gioco, in linea di principio, lecito, ma privo della dovuta autorizzazione amministrativa, cioè il nulla osta all'uso dell'apparecchio elettronico. Così la Corte di cassazione non ha potuto far altro che annullare senza rinvio la sentenza del giudice penale di seconde cure avendo ravvisato solo l'illecito amministrativo previsto dalla lettera d) del comma 9 dello stesso articolo 110 del Tulps ( chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio).
Corte di Cassazione – Sezione III penale – Sentenza 11 febbraio 2015 n. 6183