Non è previsto rimborso dell'Irap per l'associazione tra professionisti
Irap - Studio associato - Associazione professionale - Presupposto dell'imposta - Nessun rimborso.
L'associazione professionale, per gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva, ben può costituire presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad Irap. L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 4 giugno 2019 n. 15203
Tributi - Imposte e tasse (in genere) - Irap - Studi professionali associati - Società semplice - Insussistenza di un'autonoma organizzazione - Prova.
Non sfuggono all'Irap gli studi professionali associati, neppure se strutturati in forma di società semplice, non essendo ammessi a dimostrare l'insussistenza di una autonoma organizzazione di per sé insita nella forma associativa con cui viene svolta l'attività professionale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2016 n. 7371
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Esercizio associato di arti o professioni - Autonoma organizzazione - Sussistenza - Conseguenze.
L'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, ingegnere civile) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 13 novembre 2009 n. 24058
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Esercizio associato di arti o professioni - Autonoma organizzazione - Sussistenza - Conseguenze.
L'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, dottore commercialista) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 giugno 2007 n. 13570
Irap - Associazione professionale - Autonoma organizzazione - Esistenza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.
L'esercizio della professione può essere individuale o in forma associata; in questo caso due o più soggetti pattuiscono di esercitare insieme la propria professione allo scopo di raggiungere un maggior vantaggio patrimoniale, sia per l'effetto sinergico che ne deriva anche nell'acquisizione della clientela, sia per la suddivisione delle spese ed eventualmente dei compensi. Di conseguenza si presume che l'associazione sia dotata di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico. In secondo luogo è da ritenere che lo scopo della pattuizione dell'esercizio associato di una professione intellettuale sia anche quello di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza con l'effetto di configurare un'autonoma organizzazione oggettiva dell'attività abitualmente esercitata idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di detta organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di ricchezza a vantaggio degli associati, presupposto dell'IRAP (valore della produzione netta, costituita dalla differenza tra i ricavi o compensi dell'attività - e i costi della medesima). L'onere di dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione spetta al contribuente.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 giugno 2007 n. 13570
Irap - Attività professionale - Professionisti non organizzati - Autonoma organizzazione - Associazione professionale - Implica un'organizzazione di strutture e mezzi che fa presumere l'esistenza dell'autonoma organizzazione - Possibilità di superare tale presunzione - Sussiste, ma l'onere della prova incombe sul soggetto che chiede o rimborso del tributo.
In considerazione dello scopo dell'associazione tra professionisti, finalizzato a raggiungere un maggiore vantaggio patrimoniale dei professionisti associati sia per l'effetto sinergico che ne deriva nell'acquisizione della clientela sia per la suddivisione delle spese ed eventualmente dei compensi, è ragionevole presumere che l'associazione professionale sia dotata di strutture e mezzi (immobili, mobili, arredamenti, macchinari, servizi, collaboratori), ancorché non di particolare onere economico, e che lo scopo dell'esercizio associato della professione sia anche quello di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza e della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, con l'effetto di escludere l'autonomia organizzativa meramente soggettiva e personale di qualsiasi esercente una professione intellettuale, e di configurare invece quell'autonoma organizzazione aggettiva dell'attività abitualmente esercitata che è idonea a far presumere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, bensì di detta organizzazione associativa, costituita proprio per potenziare la produzione di ricchezza (VAP) a vantaggio degli associati, che rappresenta il presupposto dell'IRAP; pertanto, ai fini del rimborso dell'IRAP il giudice di merito deve valutare se, in base alle concrete caratteristiche dello studio associato da esso provate e ad altre prove offerte in giudizio, venga superata la presunzione che il reddito già sottoposto ad IRAP sia stato almeno potenziato dalla struttura così come organizzata, e non sia quindi derivato dal solo lavoro dei professionisti (nella specie, commercialisti).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 11 giugno 2007 n. 13570