Penale

Non è reato l’offerta estranea alle funzioni del pubblico ufficiale che rifiuta

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di Paola Rossi

La Cassazione ha escluso il concretizzarsi del reato di istigazione alla corruzione, anche solo nella forma tentata se la parte privata fa una dazione di denaro al pubblico ufficiale al quale chiede solo un suo “interessamento” sullo svoglimento di un concorso e non di contravvenire ai suoi doveri d’ufficio, attraverso l’esercizio illecito delle funzioni assegnategli.

La Cassazione penale - con la sentenza n. 14014/2024 - ha perciò accolto il ricorso della ricorrente affermando che il fatto non sussiste: in quanto, la donna si era rivolta a un pubblico ufficiale per conoscere regole e formazione delle graduatorie di un concorso cui aveva partecipato la propria figlia, ma senza in concreto domandare la commissione di specifici atti d’ufficio o di influenza su terzi (ciò che avrebbe consentito in astratto la riqualificazione in traffico di influenze, reato escluso in radice anch’esso dal pronto rifiuto del denaro rinvenuto in un pacchetto regalo e consegnato alle forze di polizia).

L’istigazione alla corruzione
Anche se il presupposto del reato di istigazione alla corruzione è quello della non accettazione della promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale la fattispecie prevede comunque che al centro della condotta vi sia la possibilità di un accordo relativo alle funzioni dell’ufficio di appartenenza. La mancanza, anche in astratto, che il pubblico ufficiale possa piegare al volere del privato l’esercizio delle funzioni proprie o del suo ufficio esclude la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato previsto dal comma 2 dell’articolo 322 del Codice penale.

Ciò che potrebbe emergere, a fronte di una dazione in denaro verso la parte pubblica priva della possibilità di compiere atti che possano incidere sulle scelte e sul buon andamento dell’amministrazione di appartenenza, è la fattispecie del traffico dii influenze, ma anche qui va provato che il pubblico ufficiale palesi relazioni sulle quali può contare al fine di accontentare la richiesta illecita. Ossia l’”abbozzo” di un possible accordo illecito, del tutto mancante nel caso concreto risolto dalla Cassazione.

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