Non è restituibile la somma versata illecitamente per ottenere un posto di lavoro
La nozione di buon costume comprende anche le prestazioni contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente. Lo afferma la Corte d'appello di Taranto nella sentenza 215/2020
Pagare qualcuno per ottenere in cambio un posto di lavoro, a prescindere dall'esito della trattativa, è una prestazione contraria al buon costume alla quale è applicabile la regola della soluti retentio di cui all'articolo 2035 cod. civ., ovvero l'impossibilità di riottenere quanto versato al malfattore. Difatti, la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Taranto nella sentenza n. 215/2020.
Il caso - Protagonisti della vicenda sono un sottoufficiale della Marina militare e un ragazzo che aspirava a entrare nelle Forze armate, il quale versava circa 15 mila euro al primo per essere favorito nell'assunzione in Servizio Permanente Effettivo attraverso l'acquisizione illecita di titoli e brevetti di bagnino, sommozzatore e paracadutista, che avrebbero fatto acquisire un certo punteggio nella graduatoria in danno di altri concorrenti più meritevoli. Il sottoufficiale aveva già in passato ingannato in tal modo altre vittime, sicché a seguito di denuncia di una di esse finiva sotto processo per concussione, mentre il ragazzo che aveva versato i 15 mila euro riusciva a ottenere la promessa della restituzione, facendo firmare al sottoufficiale una scrittura privata in cui quest'ultimo riconosceva di aver ricevuto in prestito tale somma e di impegnarsi a restituirla in rate da 250 euro mensili.
Sul fronte penale, la vicenda specifica si concludeva con un patteggiamento per induzione indebita a dare o promettere utilità, nuovo reato previsto dall'articolo 319-quater cod. pen. applicabile in quanto più favorevole, con riconoscimento quale vittima del ragazzo. Sul fronte civile, invece, dopo i versamenti promessi il sottoufficiale smetteva di pagare, sicché il ragazzo chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo sulla base della scrittura privata per ottenere la restante somma di circa 12 mila euro.
La decisione - Il Tribunale revocava il provvedimento monitorio in quanto nullo per illiceità della causa, ma condannava alla restituzione della somma rimanente il sottoufficiale, ritenendo non applicabile alla fattispecie l'articolo 2035 cod. civ., che esclude la ripetizione delle somme versate nell'ambito di una operazione contraria al buon costume.
Il sottoufficiale impugna però la decisione ottenendo una decisione favorevole dalla Corte d'appello. Ebbene, i giudici di secondo grado correggono la motivazione della prima sentenza e ricordano come è chiaramente applicabile al caso in esame la soluti retentio di cui all'articolo 2035 cod. civ., in quanto rientra pacificamente nelle prestazioni contrarie al buon costume anche quelle che sono contro la morale sociale. Tra di esse vi sono anche quelle trattative in cui una parte versa del denaro ad altri per ottenere in cambio un posto di lavoro. Si tratta, cioè, di un accordo di per sé illecito, e quindi nullo per illiceità dell'oggetto, con la conseguenza che anche la dazione di denaro che ne deriva deve ritenersi illecita, e quindi coperta dalla regola della irripetibilità.