Civile

Non è tassato l’utile derivante dall’acquisto di crediti fiscali

Per le persone fisiche, associazioni di professionisti e società semplici, l’utile è esente da imposte - Diversa la situazione per le società

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di Stefano Scalbi e Stefania Ghidoni*

Il sistema di cessione e acquisizione dei crediti fiscali presenti nel cassetto di sempre più numerose imprese edili, o “ General Contractor ”, offre, per chi saprà intravederne i benefici, un’importante occasione di risparmio.

L’acquisizione di crediti fiscali consente infatti di utilizzare il 100% dell’importo ricevuto sul cassetto fiscale come mezzo di pagamento delle imposte da versare tramite il modello F24 e quindi: imposte sui redditi, ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale, IVA, IRAP, INAIL, contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali e così via. E l’importo da utilizzare come mezzo di pagamento rimane invariato e anche se il prezzo di acquisto del credito è inferiore al valore nominale.

Il mercato consente pertanto la possibilità di risparmio, non solo per le imprese virtuose, ma anche per i professionisti ed i risparmiatori lungimiranti.

La recente Risposta n. 472/23 dell’Agenzia delle Entrate, all’interpello proposto da uno Studio Associato, conferma che l’acquisto di crediti fiscali da compensare nei modelli F24, ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, costituisce una reale opportunità di guadagno; opportunità ancora più preziosa per le persone fisiche, le associazioni tra professionisti e le società semplici, poiché esente da imposte.

In particolare, l’Agenzia ha precisato che le disposizioni normative consentono ai contribuenti che realizzano determinati interventi di fruire di una detrazione dall’imposta lorda con modalità alternative all’utilizzo diretto in dichiarazione e, in particolare, attraverso la cessione a soggetti terzi, che, a loro volta, ne possono usufruire per pari ammontare.

Il legislatore ha così disciplinato, sia l’ipotesi della cessione, sia le modalità di compensazione del credito ceduto senza, tuttavia, nulla disporre in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ’’positivo’’ derivante dall’acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale.

E l’Agenzia ha rilevato che tale differenziale, non può essere ricondotto, né a fonte di reddito da lavoro autonomo, né a fonte di reddito diverso, poiché ipotesi previste con elencazione tassativa da cui risulta estranea quella in esame.

In altri termini, per le persone fisiche, le associazioni di professionisti e le società semplici, l’utile derivante dal differenziale tra il prezzo di acquisto e l’importo compensato è esente da imposte.

Occorre tuttavia fare attenzione al caso inverso in cui si verifichi un differenziale “negativo (si acquistano più crediti di quanti se ne possano compensare).

I crediti acquisiti vanno compensati all’interno della singola annualità di riferimento; se avanzano, non sarà possibile compensarli con le imposte dovute per una annualità diversa, né chiederne il rimborso.

L’opportunità di guadagno, quindi, resta, ma occorre affrontarla con le dovute cautele.

Diversa, la situazione per le società che, svolgendo attività di impresa, vedono assoggettato a tassazione il differenziale attivo tra valore nominale del credito e costo di acquisto dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate, già nella risposta n. 105 del 15 aprile 2020, aveva fornito chiarimenti ed istruzioni operative in ordine alla qualificazione e tassazione del predetto differenziale.

In tale parere, Agenzia delle Entrate precisava che per la società che acquisti un credito fiscale ad un prezzo inferiore al valore nominale dello stesso, la differenza positiva dovrà essere considerata sopravvenienza attiva, ai sensi dell’art. 88 TUIR.

Tale sopravvenienza attiva, quindi, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile, nell’esercizio in cui il credito fiscale verrà utilizzato.

La stessa Agenzia delle Entrate ha richiesto un parere all’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), circa la modalità di contabilizzazione per le imprese del c.d. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi.

Nella comunicazione agosto 2021 dell’OIC, con specifico riferimento all’acquisto di crediti fiscali da parte di società che intendano usarlo in compensazione (paragrafo 18 e 20), viene precisato che la cessionaria dovrà rilevare in bilancio il credito tributario ai sensi dell’OIC 15, e poiché trattasi di credito acquistato e non generato, tale credito va rilevato al costo sostenuto per l’acquisto.

In occasione dell’utilizzo del credito tributario in compensazione, dovrà essere rilevata la differenza tra il valore di iscrizione ed il suo valore nominale, pro quota negli anni di utilizzo, quale provento finanziario nel conto economico.

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* A cura degli Avv.ti Stefano Scalbi e Stefania Ghidoni – Dipartimento di Diritto Immobiliare di A.L. Assistenza Legale

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