Lavoro

Non è vittima del dovere il vigile del fuoco deceduto per insalubrità legate al normale svolgimento dell'attività

Il lavoratore era stato a contatto con fumi legati allo spegnimento di roghi, ma il tutto rientrava nei rischi lavorativi

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di Giampaolo Piagnerelli

Non può considerarsi vittima del dovere il vigile del fuoco che sia deceduto a causa di un tumore che i parenti attribuivano all'ambiente estremamente insalubre in cui il parente si era venuto a trovare durante la vita lavorativa.

La decisione. A tal proposito la Cassazione (sentenza n. 29819/22) ha precisato che può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere) cosicché il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata a un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario.
L'esclusione dei vigili del fuoco dal sistema indennitario dell'Inail e della copertura dei rischi di malattie professionali non può trovare rimedio in un automatico allargamento generalizzato che sarebbe del tutto improprio. Nella specie la Corte territoriale, ha accertato che il de cuius era stato esposto all'amianto in misura leggermente inferiore alle soglie di legge, sebbene, fosse stato a contatto con i fumi degli incendi che era chiamato a fronteggiare per ragioni di servizio e al fumo passivo di sigarette in ambiente di lavoro.

Il normale espletamento dell'attività lavorativa. Dunque - prosegue la Cassazione – l'esposizione alle sostanze nocive è avvenuta nel corso del normale espletamento dell'attività di vigile del fuoco, ove la riscontrata violazione della normativa generale, in tema di salute del lavoratore, che nel caso non ricomprende neppure una specifica e rilevante esposizione all'amianto ma, integra solo una occasionale insalubrità dell'ambiente di lavoro, non può integrare la particolarità delle condizioni lavorative per il beneficio in questione.

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