Amministrativo

Non fornire riscontro alla memoria di intervento procedimentale viola i diritti dei partecipanti

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di Fabio Piccioni

La partecipazione al procedimento è tesa a realizzare una sorta di collaborazione tra privato e pubblica amministrazione. E non fornire riscontro alla memoria di intervento procedimentale viola i diritti di chi vi partecipa. Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana 437/2018.

Il caso - La controversia riguarda la legittimità della revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di NCC a seguito di un verbale della Polizia Municipale che accerta che la rimessa per l'autovettura adibita al servizio dichiarata nella licenza è a uso esclusivo di terzi che la utilizza esclusivamente per il rimessaggio della propria autovettura.

La sentenza - Il Tar, investito della questione, ha dichiarato fondato il ricorso sotto un duplice profilo.
1) La partecipazione al procedimento è tesa a realizzare una sorta di collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, prima di tutto al fine di una migliore e completa formazione della decisione pubblica e, non di meno, per far sì che il soggetto possa esporre eventuali elementi a sostegno dell'interesse pretensivo fatto valere, nella fase ancora prodromica all'emanazione del provvedimento finale.
Coesistono, quindi, aspetti garantistici e aspetti collaborativi.
La comunicazione consente all'interessato, da una parte, di far presente il proprio punto di vista, evidenziando interessi o circostanze la cui valutazione non deve essere omessa o sottostimata dalla Pa e, dall'altra, di rimuovere i fattori ostativi all'accoglimento dell'istanza.
In tal modo, l'istruttoria si completa e si profila una conclusione del procedimento più ponderata. Ciò si realizza mediante un contraddittorio rinforzato, teso ad accentuare il dialogo che si instaura tra privato e pubblica amministrazione.

2) Inoltre, la facoltà di concedere un termine per la regolarizzazione non implica che l'Amministrazione possa decidere d'arbitrio e senza motivazione, a fronte di una richiesta esplicitamente formulata dall'interessato.
Anche gli atti al cui esercizio l'ente è facoltizzato devono essere oggetto di scelte ragionevoli e adeguatamente motivate, in relazione all'interesse pubblico rilevante.

Tar Toscana – Sezione II – Sentenza 437/2018

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