Civile

Non meramente formale l’autofattura in ritardo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Non va considerata violazione meramente formale la ritardata autofatturazione di acquisti intracomunitari eseguita con ritardo rilevante (tre anni). In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con sentenza n. 1693 depositata il 20 gennaio.

La pronuncia si sofferma in particolare sulla latitudine del concetto di violazione meramente formale. A tale riguardo, la sentenza stabilisce che la disposizione di riferimento risulta quella dell’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. In sostanza, viene affermato che nessuna distonia esiste tra l’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e la disposizione del Dlgs 472/1997. Va ricordato che la previsione statutaria dispone la non sanzionabilità di quei comportamenti che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. Invece, l’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997 prevede che non sono punibili le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».

Secondo la Corte è soltanto quest’ultima (e non quella dell’articolo 10, comma 3, della legge 212/2000) che detta le regole per individuare le condotte meramente formali, trattandosi di disposizione sostanzialmente attuativa dei principi dello Statuto. Al riguardo, si evidenzia che in base all’articolo 6 comma 5-bisDlgs 472/1997 devono ricorrere due requisiti:

1 la violazione non deve arrecare pregiudizio all’azione di controllo;

2 la medesima violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Sul punto, si ricorda il recente Principio di interpretazione n. 3 del modulo Accertamento e riscossione de Il Sole 24 Ore, secondo il quale si devono considerare violazioni meramente formali tutte quelle violazioni di base formali che vengono regolarizzate dal contribuente prima dell’inizio di un controllo delle Entrate.

Tornando alla vicenda portata all’attenzione della Corte, il contribuente aveva proceduto a regolarizzare con ritardo gli acquisti intra Ue. La Corte ha rilevato la natura non meramente formale della violazione commessa in quanto la regolarizzazione ex post è intervenuta a distanza di tre anni e quindi è stata reputata di ostacolo all’attività di controllo. Non si comprende, comunque, dalla lettura della sentenza, se la regolarizzazione da parte del contribuente sia avvenuta prima o dopo l’avvio delle operazioni del Fisco.

Va segnalata, infine, l’ordinanza n. 1703 di ieri con la quale la Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la definizione dell’ambito della disciplina sanzionatoria relativa alle operazioni inesistenti, nel caso in cui alle stesse si applichi l’inversione contabile.

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