Non occorre l’illecito altrui per far dimezzare la pena
Basta anche un comportamento anomalo - e incolpevole - da parte della stessa vittima oppure di un altro soggetto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24820/2021
Non è necessaria una condotta colposa della vittima, per far scattare il concorso di cause che porta a diminuire la pena di chi viene condannato per omicidio o lesioni stradali: basta anche un comportamento anomalo - e incolpevole - da parte della stessa vittima oppure di un altro soggetto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 24820/2021, depositata il 25 giugno.
La pronuncia chiarisce un aspetto disciplinato in modo ampio e non precisissimo. In base alla legge 41/2016, che ha introdotto i reati in questione, l’attenuante speciale del concorso di cause – con la diminuzione della pena fino alla metà – scatta «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole» (articolo 1, comma 2).
Secondo la Cassazione, si ricade nella definizione prevista dalla legge ogni qual volta il comportamento della vittima consiste in una condotta non perfettamente lecita, anche se non necessariamente rimproverabile, come può accadere nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, l’attenuante fa riferimento a tutte quelle condotte della vittima «esse stesse colpose oppure anomale rispetto all’ordinario svolgersi degli eventi». Senza perciò che venga commesso un illecito, come potrebbe essere una violazione del Codice della strada.
La decisione è interessante in quanto, tra l’altro, ripercorre la genesi parlamentare di una delle poche norme di favore introdotte dalla legge 41/2016, promulgata per offrire al giudice uno strumento per graduare le aspre pene contestualmente introdotte per i reati stradali contro la persona, rendendole in concreto proporzionate all’effettivo disvalore del fatto.
I giudici di legittimità, nella sentenza 24820, ricordano che la formulazione oggi vigente, all’interno del comma 7 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale, è stata modificata dal Senato poco prima dell’approvazione della legge: il testo votato dalla Camera era diverso e prevedeva che la diminuzione di pena scattasse solo quando l’evento fosse «conseguenza anche di una condotta colposa della vittima».
Il significato della modifica, che era stata apportata dal Senato e poi licenziata nella versione definitiva della legge 41, appare chiaro: spostare l’attenzione dal piano del concorso di colpa della persona offesa a quello generale dell’interferenza delle cause concorrenti, a chiunque riferibili, e valutare questa interferenza in modo oggettivo e a prescindere dall’elemento psicologico che la sorregge.
Dunque sono rilevanti, ai fini della diminuente speciale, anche le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano comunque inciso nella causazione dell’incidente con morti o feriti gravi. Senza escludere la responsabilità del reo ma diminuendone l’intensità in modo proporzionato all’effettivo grado della colpa.
La natura oggettiva della diminuente comporta che essa può essere integrata anche da condotte, o elementi, diversi dalla condotta del danneggiato, purchè abbiano avuto una concreta incidenza sull’evento morte o lesioni.
Un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: in più occasioni ha chiarito che, ai fini della concessione dell’attenuante del concorso di cause, il giudice deve prendere «in considerazione non solo le ipotesi costituite dal contributo concorrente fornito della vittima nella determinazione dell’evento ma anche ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta» (sentenza 13103/2019).