Penale

Non salva dal reato l’omissione di tasse per pagare stipendi

immagine non disponibile

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non può integrare la causa di forza maggiore idonea ad escludere il reato di omesso versamento delle ritenute la scelta dell'imprenditore di destinare le risorse finanziarie disponibili al pagamento dei dipendenti e fornitori e non alle imposte. In tal modo infatti nonostante la crisi di liquidità, l'impresa si è finanziata con somme incamerate a titolo di sostituto di imposta non trattandosi quindi di fatti commessi per forza maggiore.

A ribadire questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con la sentenza 47482 depositata ieri.

Il rappresentante legale di una società era stato condannato nei due gradi di giudizio per omesso versamento delle ritenute di acconto operate sugli stipendi dei dipendenti per tre anni di imposta.

L'imputato ricorreva così in Cassazione lamentando un'omessa valutazione dell'insussistenza dell'elemento psicologico atteso che la situazione di difficoltà economica dell'impresa aveva impedito di adempiere all'obbligo di versamento. Peraltro, aveva ottenuto un mutuo ipotecario per fronteggiare la crisi con il quale aveva avviato il pagamento a rate del debito tributario.

La Cassazione, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto ricordato che in tema di reati fiscali omissivi l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando deriva da fatti non imputabili all'imprenditore.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa esistere forza maggiore nella mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta politica imprenditoriale.

Ne consegue che quando esiste il margine di scelta va esclusa la forza maggiore, così come la poca liquidità è destinata al pagamento di altri debiti, poiché è dimostrato in atti che l'imprenditore ha adottato una propria politica imprenditoriale. Peraltro, non può essere invocata la causa di forza maggiore quando l'inadempimento è stato concausato dal mancato pagamento di singole scadenze mensili.

Nella specie, la crisi di liquidità si trascinava già da tempo e l'amministratore ha deciso di destinare le risorse disponibili non in favore dell'Erario, bensì per la prosecuzione dell'impresa, pagando cioè i dipendenti e i fornitori.

Peraltro, le azioni volte all'ottenimento di finanziamenti da terzi garantiti con il proprio patrimonio personale, non erano sufficienti ad escludere la responsabilità penale, poiché la crisi di liquidità non era stata improvvisa, bensì derivava da un lungo precedente periodo, con la conseguenza che l'imprenditore avrebbe potuto destinare tali somme anche diversamente.

In tema di ritenute, al fine di evitare possibili conseguenze penali in caso di crisi di liquidità, occorre ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere al proprio obbligo tributario anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi ai dipendenti nel loro intero ammontare.

Pertanto l'imprenditore che decida di versare interamente gli stipendi omettendo il pagamento delle somme all'erario, non può discolparsi per l'assenza dell'elemento psicologico del reato.

Corte di cassazione – Sentenza 47482/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©