Civile

Non scatta alcun diritto sul Tfr dell'ex coniuge se il giudice ha già negato l'assegno divorzile

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di Paola Rossi

Il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile esclude in radice il diritto a rivendicare per sé una quota del Tfr percepito dall'ex coniuge. Per tale motivo la Corte di cassazione con la sentenza n. 12056/2020 ha confermato la sentenza di appello nonostante avesse omesso la pronuncia sulla specifica domanda relativa al Tfr, limitandosi a confermare il no alla richiesta di ottenimento dell'assegno.

Il vizio privo di conseguenze - Per motivi di economia processuale tale omissione nella sentenza di merito non ha determinato l'annullamento della decisione con rinvio alla fase di merito di secondo grado, perché la Cassazione - decidendo nel merito - ha escluso che la ricorrente avrebbe mai potuto vedersi riconoscere il diritto che rivendicava, cioè una quota del trattamento di fine rapporto erogato all'ormai ex marito. Infatti, come spiega la Cassazione tale diritto non sussiste se viene negato il mantenimento, che ne è quindi il presupposto. La ricorrente cioè, secondo la Cassazione non avrebbe potuto spendere in modo utile, presso i giudici, alcuna domanda specifica sul Tfr dopo che le era stato negato il diritto al mantenimento. E, in applicazione della norma processuale dell'articolo 384 del Cpc la vicenda viene conclusa in sede di legittimità nonostante la sentenza viziata dall'omissione.

Cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 22 giugno 2020 n. 12056

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