Penale

Non scatta l'arbitrario esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose se non vi è cambio di destinazione

Se il condomino consente l'uso del locale di servizio da parte degli altri condomini non determina alcun illegittimo spossessamento

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di Paola Rossi

La Cassazione penale - con la sentenza n. 37334/2023 - annulla la sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto delle parti civili al risarcimento del danno da parte del ricorrente assolto in primo grado per il reato di esercizio arbitario delle proprie ragioni.

Per la Cassazione il giudice di merito aveva mancato di accertare il ricorrere di un'azione agita con violenza sulla cosa determinandone una stabile modifica della destinazione d'uso e l'impossibilità di utilizzo della cosa medesima da parte delle parti civili per l'esercizio di un loro legitttimo diritto. Il giudice del rinvio al fine di confermare o meno la statuizione a favore delle parti civili sarà tenuto ad accertare il ricorrere delle suddette circostanze.

La vicenda riguarda la condotta del ricorrente che aveva apposto una porta d'accsso a un vano di servizio posto tra il soffitto del proprio appartamento e il pavimento di quello sovrastante di proprietà delle parti civili. Di fatto però per le necessarie manutenzioni delle tubature a servizio dell'immobile dei condomini sovrastanti, il ricorrente aveva sempre consentito l'accesso. Circostanza indicata come pacifica dallo stesso giudice di secondo grado. Da tale rilievo la Cassazione deduce che non emergono i profili di una controversia civile tra le parti e quindi un fine di farsi giustizia da sé nella condotta del ricorrente, che di fatto imponeva alle parti civili di accedere col suo consenso al vano di servizio. E non risultava che l'azione di apporre una porta d'accesso fosse stata connotata da violenza sulla cosa tale da modificarne permanentemente l'originaria destinazione d'uso. Infine, era anche pacifico che le parti civili non avessero mai avuto il possesso del vano in controversia. La causa è stata rinviata sul punto del risarcimento al giudice civile.

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