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Non si può mettere un cancello al pianerottolo che è parte comune

La <a uuid="" channel="" url="https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_CONDOMINIO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2021/11/10/rizzo.pdf?uuid=b70d0c16-4176-11ec-85cf-a2eddebd698b" target="_blank">Cassazione, con l’ordinanza 32057 del 5 novembre 2021</a>, conferma il principio secondo il quale il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni dell’edificio trova il suo fondamento nel fatto che siano destinate,<b/>in maniera stabile e permanente<b>,</b> all’uso o al godimento comune.

di Roberto Rizzo

La Cassazione, con l’ordinanza 32057 del 5 novembre 2021, conferma il principio secondo il quale il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni dell’edificio trova il suo fondamento nel fatto che siano destinate,in maniera stabile e permanente, all’uso o al godimento comune.
Di conseguenza, la presunzione di comproprietà presupposta dall’articolo 1117 del Codice civile può essere superata, in assenza di titolo d’acquisto, unicamente se la cosa, per oggettive caratteristiche strutturali, serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di una parte dell’immobile. In tal caso, infatti, viene meno il requisito per il riconoscimento della contitolarità sulla proprietà comune, poiché la destinazione particolare del bene riesce a prevalere sull’ attribuzione legale, esattamente come nel caso del cosiddetto titolo contrario (Cassazione 17993/2010).

L’uso più intenso del bene

Contestualmente, osserva la Corte, l’eventuale utilità particolare (e più intensa) che un condòmino possa trarre da un bene compreso nell’elenco di cui all’articolo 1117 del Codice civile non è in grado di modificarne la destinazione (condominiale) tipica né di elidere lo specifico nesso di accessorietà esistente rispetto all’edificio nel suo complesso (Cassazione 23316/2020).

Da cassare, pertanto, secondo i giudici di legittimità, la sentenza 2845/2019 con la quale la Corte d’appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale, aveva statuito la piena legittimità di un manufatto di legno truciolato con il quale la parte convenuta aveva chiuso il pianerottolo posto alla sommità della rampa della scala condominiale, antistante al proprio appartamento, sottraendo il relativo spazio comune al godimento ed all’uso degli altri condòmini.Per la Cassazione, erra, dunque, la Corte distrettuale, la quale, sebbene in assenza di una previsione contraria del titolo, ha ugualmente riconosciuto la proprietà esclusiva del pianerottolo, non a seguito della necessaria verifica delle caratteristiche strutturali e funzionali del pianerottolo stesso, ma in base al fatto che, su di esso, insisteva proprio un manufatto collegato –in maniera diretta- all’unità di proprietà esclusiva.

La condominialità

Per la Suprema corte, infatti, l’utilità particolare, pur derivante da una simile circostanza non può incidere, di per sé, sulla destinazione tipica e normale del bene in uso all’edificio condominiale (Cassazione 17556/2014). La pronuncia si presenta interessante, in quanto riprende l’orientamento di sostanziale sfavore verso la configurabilità di un diritto reale di uso esclusivo sulle parti comuni nel condominio, già espresso dalla sezioni Unite della Suprema corte con la nota sentenza 28972 del 17 dicembre 2020.

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