Civile

Non si può negare il risarcimento di due danni diversi solo perché hanno nomi identici

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di Mario Piselli

In tema di risarcimento del danno, così come non è consentito liquidare due volte il medesimo danno non patrimoniale, solo chiamandolo con nomi diversi, allo stesso modo non è consentito negare il risarcimento di due danni diversi, solo perché li si chiami con nomi identici. Lo hanno stabilito i giudici della terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 16788 del 2015.

Un danno permanente e una invalidità temporanea - Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un danno permanente e di un periodo di invalidità temporanea, deve monetizzare tanto l'uno quanto l'altro di tali pregiudizi, avendo essi effetti e contenuto diverso e a nulla rilevando la identità della loro natura giuridica.

I criteri a cui si devono attenere i giudici - Con la decisione in esame la Cassazione ha dettato dei veri e propri criteri ai quali si debbono attenere i giudici di merito nel liquidare il danno biologico. Intanto, occorre dapprima individuare le conseguenze ordinarie del pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe non potrebbe non patire; poi, le eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma si sono verificate soltanto nel caso specifico.

Mentre le prime debbono essere liquidate secondo un criterio uguale per tutti, le seconde, invece, con criterio ad hoc, scevro da qualsiasi automatismo. Inoltre, quando il giudice liquidi il danno biologico con il criterio del cosiddetto a punto variabile, nel motivare la decisione non è sufficiente il richiamo alle tabelle, ma occorre indicare sia il valore monetario di base del punto ed il grado di invalidità permanente, sia il coefficiente di abbattimento in relazione all'età della vittima, sia, infine, le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o meno il risarcimento standard.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 agosto 2015 n. 16788

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