Amministrativo

Notifica PEC: invalida se non presente in pubblici registri. La decisione della Corte tributaria di Catanzaro

"La notificazione della cartella e/o altro atto esattoriale può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"

di Angelo Lucarella*

Così afferma la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro con la sentenza n. 1190, dep. 26.04.2023, accogliendo il ricorso di una società avverso una intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione a Irap, Iva, Diritti camerali, ecc.

La società contribuente, in pratica, oltre ad eccepire questioni decadenziali e prescrizionali, ha posto la questione preliminare riguardo alla inesistenza e/o nullità delle notifiche degli atti preordinati all'intimazione di pagamento (le cartelle, gli accertamenti esecutivi, ecc.) unitamente ad instare per l'illegittimità della notifica stessa dell'atto impugnato.

Ovviamente la parte pubblica ha resistito in giudizio affermando il contrario, ma il Collegio calabrese non ha ritenuto valido quanto posto in essere dalla parte resistente ovverosia l'Agenzia entrate Riscossione.

Il motivo principale e risolutivo della controversia è proprio riguardante la questione della notifica non degli atti prodromici ma dell'intimazione che, secondo l'iter logico giuridico seguito dai decidenti, avrebbe dovuto essere in linea con il combinato disposto esistente in materia di notificazioni con modalità telematica.

Dal quadro probatorio disponibile ai giudici del Collegio tributario di Catanzaro, infatti, è emerso che l'intimazione di pagamento impugnata dalla società contribuente è stata inviata dall'indirizzo notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it; indirizzo, quest'ultimo, non inserito nei Pubblici Registri normativamente previsti (REGINDE, INIPEC, IPA e PP.AA).

L'effetto che i giudici enotrini ritengono essersi verificato, pertanto, è quello dell'illegittimità della notifica dell'intimazione esattoriale ex art. 50 PDR 600/1973 quale conseguenza di una deduzione: che l'indirizzo utilizzato da parte di Agenzia entrate Riscossione non è riconducibile a quest'ultima con tutte le garanzie del caso tenuto conto degli articoli 60 DPR n. 600/1973 e 1 DPR 68/2005.

In conclusione, la decisione in esame si conforma a quanto già la Cassazione Civile, prima con l'ordinanza n. 17346/2019 e poi con la sentenza n. 3093/2020, aveva delineato in materia pur dovendosi registrare un diverso e contrapposto orientamento nomofilattico intervenuto negli ultimi periodi (qual è ad esempio la ord. n. 6015/2023).

Non è da escludere che la decisione in analisi parta da un presupposto: a prescindere dalle decisioni di Cassazione utilizzabili a suffragio della motivazione sentenziale, la questione della notificazione a mezzo pec necessita di garantire la parità di trattamento nel segno dell'art. 3 della Costituzione (dal momento che l'obbligo è previsto per la parte privata e non si comprende per quale ragione normativa non sia previsto anche per la parte pubblica).

*a cura di Angelo Lucarella

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