Lavoro

Notifica via Pec dell’appello, sanabile se il ricorso non allegato è stato depositato

Non scatta l’inesistenza se il messaggio telematico alla controparte indica chiaramente l’impugnazione e il relativo atto è consultabile perché regolarmente presente nel fascicolo formato dalla cancelleria

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di Paola Rossi

La notifica via Pec alla controparte dell’atto di appello non è inesistente, ma affetta da nullità sanabile, quando per errore alla mail - indicante chiaramente i profili essenziali dell’impugnazione - non sia stato allegato il ricorso però regolarmente depositato nella cancelleria del giudice e normalmente visionabile dalla parte nel fascicolo processuale. Il principio è stato dettato in materia di rito del lavoro dalla Cassazione civile con la sentenza n. 17969/2024.

Quindi se la notificazione telematica tempestiva alla parte appellata per errore contiene atto diverso da quello indicato nel messaggio che accompagna la Pec, quale il ricorso di primo grado, l’avvenuto deposito nei termini dell’atto impugnatorio mancante rende sanabile il vizio della notificazione che non può perciò essere considerata come mai avvenuta, cioè inesistente.

Nel caso concreto il ricorrente dopo aver depositato il ricorso in appello e ottenuto il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza aveva attivato il procedimento di trasmissione degli atti a mezzo Pec per provvedere alla notifica. Inoltre, mittente e destinatario della notifica erano rispettivamente proprio i soggetti abilitati all’adempimento di effettuare e ricevere la notificazione. E la consegna era avvenuta correttamente, come risultante dalla documentazione, ossia dalle ricevute di accettazione e consegna della Posta elettronica certificata. Ma alla stessa Pec di fatto era stata allegata la sentenza di primo grado invece dello specificatamente menzionato ricorso in appello. Dal contenuto del messaggio della Pec trasmessa al difensore degli appellati risultavano indicati tutti i dati indispensabili a far comprendere:
- la provenienza dell’atto dalla parte appellante,
- i nomi degli appellati e
- l’oggetto della notifica: “ricorso in appello per la riforma della sentenza del tribunale”.
E sulla base di tali informazioni, risulta nella vicenda decisa in sede di legittimità che gli appellati avessero di fatto visionato il fascicolo telematico dove il ricorso era presente in quanto risultava regolarmente depositato in cancelleria. Inoltre, preso atto del ricorso in appello, gli appellati avevano depositato memoria di costituzione e svolto le proprie difese nel merito, con cui però eccepivano l’inesistenza della notificazione dell’atto di impugnazione.

Ed è proprio tale attività espressa dalla controparte che aveva di fatto sanato il vizio di notifica, in quanto era stato raggiunto lo scopo precipuo che a tale adempimento è assegnato ossia la conoscenza della proposizione dell’appello contro la senetenza di primo grado.

Infine la Cassazione, nell’ottica di dare interpretazione uniforme sulla questione, ha precisato che il messaggio della Pec, se pure dotato di un allegato erroneo, era comunque idoneo a far conoscere ai destinatari l’esatto oggetto - anche se non il contenuto - della notifica. Dovendo quindi escludersi che potesse ravvisarsi un’ipotesi di «totale mancanza dell’atto» (da intendersi come atto notificatorio) ossia di inesistenza della notificazione. Conclude la Cassazione ricordando che l’inesistenza, in effetti, è categoria estrema e residuale, in linea con il principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, che permea l’intero codice di procedura civile, e che impone di considerare le forme degli atti prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo, coincidente con la funzione che il singolo atto è destinato ad assolvere nell’ambito del processo.

Vale la pena ricordare a sostegno di quanto sopra espresso che le stesse Sezioni Unite civili hanno individuato - in un caso di mancanza di pagine nella copia notificata dell’atto del ricorso per cassazione (tra l’altro a mezzo posta), ma il cui originale era stato tempestivamente depositato - un vizio sanabile, con efficacia ex tunc, mediante nuova notifica della copia integrale escludendo l’inammissibilità de plano del ricorso.

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