Civile

Notizie fuorvianti sui titoli di Stato, punito il trader

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di Patrizia Maciocchi

La sanzione Consob per il trader online che applica uno schema operativo con informazioni fuorvianti sui titoli di Stato, scatta a prescindere dall’alterazione del prezzo di mercato.

La Cassazione, con la sentenza 16044, conferma la sanzione amministrativa di 100mila euro a carico del ricorrente che, per circa nove mesi, aveva operato su titoli di Stato italiani negoziati sul mercato telematico, con un sistema che forniva indicazioni fuorvianti rispetto alla domanda, all’offerta e al prezzo dei titoli. Al trader era stata contestata la manipolazione del marcato, prevista dall’articolo 187-ter del Testo unico della finanza.

Per la difesa una qualificazione errata, che non teneva conto del fatto che il valore nominale dei singoli investimenti era minimo, in rapporto al totale del valore scambiato giornalmente sul mercato per gli strumenti finanziari trattati nel periodo individuato dalla Consob.

Inoltre, la differenziazione tra l’illecito penale di manipolazione del mercato (articolo 185 Tuf), che presuppone un pericolo concreto in conseguenza di operazioni simulate e l’illecito amministrativo (articolo 187-ter) per cui basta il pericolo astratto, sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem.

La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ammette che la disposizione sulle sanzioni amministrative e quella sulle sanzioni penali, previste dal Tuf, intervengono, a diverso titolo, su fattispecie omogenee. Il risultato è quello di creare un problema di sovrapposizione normativa.

L’intero intervento sanzionatorio in tema di market abuse è caratterizzato da una replica di norme incriminatrici penali in identici illeciti amministrativi, come ad esempio nel caso di abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187-bis). Una tecnica legislativa inconsueta, sottolineano i giudici, destinata a creare sicuramente notevoli problemi applicativi.

Nel caso esaminato, però, la manipolazione del mercato ricade nel raggio d’azione degli articoli 185 e 187-ter, con differenze che agevolano la soluzione. Il dato quantitativo dell’alterazione del prezzo degli strumenti finanziari è presente solo nella norma penale. L’articolo 185, punisce, infatti, chi, con operazioni simulate, o altri artifizi provoca una sensibile alterazione del prezzo dei titoli. Per la giurisprudenza di legittimità l’aggiotaggio manipolativo è un reato di pericolo concreto che scatta, a prescindere dall’effettiva sensibile alterazione del prezzo di mercato: basta l’idoneità a produrlo.

Diverso il caso contemplato dall’articolo 187-ter, contestato al ricorrente, in cui è del tutto assente il dato quantitativo, come ogni riferimento all’idoneità della condotta. La norma non considera, dunque, le condotte truffaldine e artificiose ma garantisce una tutela anticipata, attraverso la minaccia delle sanzioni amministrative per punire le singole azioni in grado, benché in astratto, di disturbare i mercati finanziari.

Per quanto riguarda il problema della violazione del rispetto del principio del ne bis in idem sollevato dalla difesa, questo non si pone, visto che il ricorrente non ha subìto condanne in sede penale.

Corte di cassazione - Sentenza 16044/2020

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