Nozione e accezione di “percuotere” in base al codice penale
Reati contro la persona - Percosse - Nozione del termine “percuotere” - Reato - Configurabilità.
Il termine “percuotere” previsto dall'art. 581 cod. pen. non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.
•Corte cassazione, sezione V, sentenza 2 febbraio 2016 n. 4272
Reati contro la persona - Percosse - Nozione del termine “percuotere” - Reato - Configurabilità.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 581 cod. pen., la nozione di “percosse” implica l'uso di energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona purché non sia produttiva di malattia - ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni - o non manifesti una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo, in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria cosiddetta reale.
•Corte cassazione, sezione V, sentenza 8 settembre 2015 n. 36227
Reati contro la persona - Percosse – Significato del termine percuotere - Spinte e strattonamenti - Reato - Configurabilità.
Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona per un braccio la persona offesa, spingendola contro un muro in modo da procurarle lievi contusioni, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica.
•Corte cassazione, sezione V, sentenza 5 dicembre 2014 n. 51085
Reati contro la persona - Percosse - Nozione - Inclusione degli schiaffi - Sussistenza.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 581 cod. pen., nella nozione di “percosse” rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purché non siano produttivi di malattia o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell'esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 16 ottobre 2014 n. 43316