Penale

Nulla la notifica della citazione al difensore d'ufficio e non al domicilio eletto

Per la Cassazione si tratta di una nullità assoluta e insanabile atteso che la difesa d'ufficio non fa neppure presumere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega all'avvocato

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di Marina Crisafi

La notifica della citazione presso il difensore d’ufficio anziché presso il domicilio eletto dall’imputato determina una nullità assoluta e insanabile. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 4523/2023 con cui la quinta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato.

La vicenda

Nella vicenda, la Corte di appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città - ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto aggravato di furto.

L’uomo propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, tra cui in primis, la denuncia dell’omessa notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nei suoi confronti, posto che il domicilio dove compierla ritualmente era noto (tanto che nello stesso luogo erano stati notificati l'avviso di conclusione delle indagini e l'estratto della sentenza di primo grado) e la semplice indicazione nella relata dell'indicazione «sconosciuto» non sufficiente a consentirne la notifica al difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Cpp.

Per l’imputato, dunque, si era verificata una nullità assoluta e sul punto la motivazione della sentenza impugnata era viziata.

La decisione

Gli Ermellini gli danno ragione. Come risulta dagli atti, evidenziano infatti, nel corso delle indagini preliminari, l'imputato aveva dichiarato quale domicilio per le notificazioni l'abitazione di residenza, mentre il decreto di citazione diretta a giudizio, notificato a mezzo del servizio postale, era stato indirizzato ad indirizzo sconosciuto e quindi notificato presso il difensore d'ufficio, cosicchè l'imputato non era mai comparso nel primo grado di giudizio.

Detto questo, affermano i giudici di legittimità: «Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di notificazione della citazione all'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art.179 c.p.p. nel caso in cui essa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato» (cfr. Cassazione, sezioni Unite n. 119/2004). La giurisprudenza successiva, conformemente a tale principio, inoltre, «ha condivisibilmente ritenuto che "la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., anziché presso il domicilio eletto dall'imputato" - ma lo stesso è a dirsi per i casi di dichiarazione di domicilio - "determina, ai sensi dell'art. 179 comma 1, c.p.p., una nullità assoluta ed insanabile, che può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità" (Cassazione n. 8048/2019) atteso che, nel caso in cui l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che egli abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia».

Ne deriva che sia la sentenza di primo grado che quella impugnata vanno annullate senza rinvio.

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