Civile

Nulla la polizza unit-linked priva di una garanzia di restituzione del capitale

Nuova pronuncia del Tribunale di Roma sulla natura finanziaria delle polizze unit-linked “pure”

lawyer working with contract insurance.

di Giuseppe Bellavia

Le polizze unit-linked rappresentano un particolare tipo di contratto assicurativo che combina una componente assicurativa con una marcatamente finanziaria. Nello specifico consentono al contraente di investire il premio versato in quote di fondi di investimento o ulteriori strumenti finanziari, il cui rendimento è direttamente correlato all’andamento dei mercati finanziari di riferimento. Tale peculiarità rende le polizze unit-linked strumenti attraenti per coloro che desiderano unire la protezione assicurativa con una gestione finanziaria. Tuttavia, la struttura complessa e il rischio intrinseco associato agli investimenti richiedono una particolare attenzione sia da parte dei sottoscrittori che degli intermediari.

Analizzandone sommariamente le due anime: la componente assicurativa fornisce una copertura contro specifici eventi, come ad es. il decesso dell’assicurato, mentre la componente finanziaria è strettamente legata al valore delle quote degli investimenti sottostanti.

Un ulteriore elemento di criticità riguarda le cosiddette polizze unit-linked “pure, ovvero quelle che non prevedono alcuna garanzia di restituzione del capitale investito. Simili polizze, essendo prive di una componente assicurativa significativa, si configurano essenzialmente come strumenti finanziari, il che comporta l’applicabilità delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza (TUF).

In particolare, la giurisprudenza ha più volte sottolineato l’importanza di qualificare correttamente tali istituti al fine di tutelare adeguatamente i diritti degli investitori e garantire il rispetto delle norme in materia di trasparenza e correttezza da parte degli intermediari.

Il Tribunale di Roma con la recentissima pronuncia n. 19626 del 28 dicembre 2024 ha sancito la nullità delle polizze unit-linked prive di una garanzia di restituzione del capitale, qualificandole come strumenti finanziari e in quanto tali assoggettati agli obblighi del TUF. Inoltre, la medesima Corte ha disposto il rimborso integrale del capitale investito da parte del contraente, riconoscendo l’assenza di causa giustificatrice per i premi versati, conformemente all’articolo 2033 del Codice Civile.

Ulteriori pronunce precedenti, come ad es. la sentenza della Corte di Cassazione n. 10333 del 30 aprile del 2018, hanno confermato l’applicazione delle disposizioni del TUF a prodotti analoghi, rafforzando il principio secondo cui la mancanza di trasparenza e il difetto di forma contrattuale determinino la nullità delle operazioni ed il conseguente diritto alla ripetizione.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la disciplina normativa e giurisprudenziale sulle polizze unit-linked assume un ruolo cruciale per riparametrare i limiti e le responsabilità degli intermediari e degli emittenti, nonché per fornire maggiori garanzie agli investitori. Nello specifico i ricordati articoli 21 e 23 del TUF rivestono un ruolo centrale: l’articolo 21 impone agli intermediari di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando conflitti di interesse e fornendo informazioni chiare e non fuorvianti ai clienti; l’articolo 23 prescrive che i contratti relativi ai servizi di investimento siano redatti per iscritto, pena la nullità, garantendo al cliente la facoltà di far valere in giudizio tale nullità a tutela dei propri diritti.

Tali principi normativi sono stati menzionati quali fondamento essenziale della pronuncia in esame rafforzando la tutela degli investitori nei confronti di prodotti finanziari complessi come le polizze unit-linked. Si rammenta che l’applicazione degli articoli citati si inserisce in un contesto più ampio di tutela del risparmio, volto a garantire che le operazioni di investimento siano conformi agli standard previsti e che i consumatori siano adeguatamente informati sui rischi associati a tali prodotti.

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