Rassegne di Giurisprudenza

Nullità di protezione e abuso del diritto nella vendita di immobili da costruire

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Compravendita - Stipula di un contratto preliminare - Immobili da costruire - Fideiussione rilasciata successivamente - Nullità del contratto preliminare - Nullità di protezione - Si esclude Abuso del diritto - Nullità di protezione.
Una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, la proposizione della domanda di nullità di protezione prevista dall'art. 2 d.lgs n. 122/2005 costituisce abuso del diritto.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 settembre 2020 n. 19510

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - In genere domanda di nullità del contratto preliminare - Difetto della garanzia accessoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Rilascio della garanzia in epoca successiva alla stipula del preliminare - Assenza di pregiudizio del promissario acquirente - Abuso del diritto - Sussistenza.
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex 2 del d.lgs. 122 del 2005, ove sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 22 novembre 2019 n. 30555

Contratti singoli - Contratti atipici - Concessione di vendita - La natura giuridica - Contratto atipico - Assimilabilità al contratto di agenzia - Esclusione.
Le scelte decisionali in materia economica non sono oggetto di sindacato giurisdizionale, rientrando nelle prerogative dell'imprenditore operante nel mercato, che si assume il rischio economico delle scelte effettuate. Ma, in questo contesto, l'esercizio del potere contrattuale riconosciutogli dall'autonomia privata deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali – quali quello appunto della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza – alla luce dei quali debbono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale. E il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo, che spetta a qualunque consociato che ne sia portatore, possa sconfinare nell'arbitrio. Da ciò il rilievo dell'abuso nell'esercizio del proprio diritto. La libertà di scelta economica dell'imprenditore, pertanto, in sé e per sé, non è minimamente scalfita; ciò che è censurato è l'abuso, ma non di tale scelta, sibbene dell'atto di autonomia contrattuale che, in virtù di tale scelta, è stato posto in essere.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 18 settembre 2009 n. 20106