Nuove pene sostitutive al debutto: più spazio al lavoro di pubblica utilità
Semilibertà e detenzione domiciliare al posto della reclusione fino a 4 anni. Le novità, se più favorevoli all’interessato, si applicano anche ai giudizi in corso
Debuttano le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, che prendono il posto delle sanzioni sostitutive, per renderle più effettive e di pronta esecuzione, ma anche meno afflittive e più attente alla rieducazione. A prevederle è la riforma del processo penale voluta della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, contenuta nel decreto legislativo che attua la legge 134/2021, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il 28 settembre. Le novità, se sono più favorevoli all’interessato, si applicano (dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo, in pubblicazione in queste ore in Gazzetta Ufficiale) anche ai processi in corso in primo grado o in appello.
Nuovi strumenti
Il decreto legislativo interviene sul Codice penale e sulla legge 689/1981 per introdurre (al posto delle poco usate «sanzioni sostitutive», la semidetenzione e la libertà controllata) nuove «pene sostitutive delle pene detentive brevi», che attingono all’esperienza delle misure alternative alla detenzione (semilibertà e domiciliari, previsti dalla legge 354/1975). Le nuove pene sostitutive sono infatti la semilibertà (con programma elaborato dall’Uepe e approvato dal giudice), la detenzione domiciliare (con un tempo minimo di permanenza all’esterno di quattro ore al giorno e licenze premio), e poi il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.
Raddoppia la durata massima della pena sostituibile: sale da due a quattro anni per la pena detentiva e da sei mesi a un anno per quella pecuniaria. Dunque: pene detentive fino a quattro anni si possono sostituire con la semilibertà o con la detenzione domiciliare; fino a tre anni, anche con il lavoro di pubblica utilità; fino a un anno, anche con la pena pecuniaria. Si allarga, poi, l’ambito del lavoro di pubblica utilità. Finora ristretto ad alcune violazioni del Codice della strada, viene esteso alla generalità dei reati e ai casi in cui si procede con decreto penale di condanna (un giorno di pena “vale” due ore di lavoro di pubblica utilità, che si può prestare per un minimo di sei e un massimo di otto ore al giorno).
Si estendono anche le condizioni soggettive per la sostituzione, con l’eliminazione delle preclusioni legate a condanne a pena detentiva per fatti precedentemente commessi e la sterilizzazione degli automatismi della legge 689/1981, ma restano ferme le preclusioni legate a condanne per i reati più gravi (come terrorismo, mafia, corruzione e gli altri previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario), a revoca di altra pena sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni, se il nuovo reato è stato commesso nei tre anni successivi (in tal caso si può applicare una pena sostitutiva più grave di quella revocata) e all’applicazione di una misura di sicurezza.
In generale, il sistema ha una maggior flessibilità operativa e un minor tasso di afflittività, anche rispetto alle omologhe misure alternative: ad esempio, non è prevista la sospensione della patente e, dopo l’espiazione di metà pena, potrà essere concesso l’affidamento al servizio sociale mentre il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se integrato da condotte riparatorie, può condurre alla revoca della confisca.
Inoltre, si rafforza il ruolo del giudice: per pene detentive entro i due anni, sarà il giudice a scegliere se applicare la sospensione condizionale o sostituire la pena detentiva (in questo caso, se l’imputato non si oppone), individuando discrezionalmente la pena sostitutiva alla luce del criterio del minor sacrificio per la libertà personale e della maggiore idoneità rieducativa.
Gli effetti
Nel medio termine, gli effetti della riforma dovrebbero condurre a un riequilibrio, sotto il profilo applicativo, tra pene sostitutive e misure alternative alla detenzione, oggi decisamente prevalenti: al 31 maggio 2022 i condannati in esecuzione di misure alternative erano 34.720, mentre le persone sottoposte a sanzioni sostitutive solo 89 e il lavoro di pubblica utilità era applicato a 9.292 condannati.
Non sono, invece, prevedibili gli effetti sulla diminuzione della popolazione carceraria, che al 30 settembre scorso contava 55.835 persone. In altri ordinamenti, infatti, le misure di probation hanno paradossalmente favorito il ricorso all’incarcerazione all’esito del significativo numero di revoche.
L’applicazione
Il decreto legislativo detta una disciplina transitoria in materia di pene sostitutive, stabilendo che le norme, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in appello al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente di fronte alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle nuove pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, in base all’articolo 666 del Codice di procedura penale, entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Quanto alle, ora abrogate, sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, esse continuano a essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella più favorevole semilibertà sostitutiva.
Coratella Claudio, Mazzucco Manuela - Coratella Studio legale
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