Obbligazioni contrattuali: se non si trasferisce la proprietà di un immobile occorre la forma scritta per pagare con l'assegno
Necessario osservare il requisito della forma della prestazione oggetto di dazione nella datio in solutum per estinguere l'obbligazione in modo satisfattivo
La datio in solutum è un contratto a titolo oneroso solutorio-liberatorio che estingue l'obbligazione in modo satisfattivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che la disciplina da applicarsi allo stesso è quella generale del contratto, e ciò comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione. Pertanto, ha osservato la Suprema corte, nel caso di specie, l'esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava - ai sensi dell'articolo 1350, n. 1, del Cc - della forma scritta ad substantiam, siccome avente a oggetto un trasferimento immobiliare, forma, invece, pacificamente non osservata - con riguardo all'attuazione dell'asserita prestazione sostitutiva - nella vicenda qui esaminata. Pertanto, in difetto di tale indispensabile requisito, la Corte di appello non avrebbe potuto ricondurre ad una valida datio in solutum la modalità del pagamento con assegno da parte della società controricorrente (rimanendo, perciò, impregiudicata la valutazione della sua effettiva imputazione in sede di rinvio) in sostituzione del trasferimento dell'appartamento previsto in contratto a titolo di parziale permuta immobiliare). Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione della Cassazione con la sentenza 22 giugno 2021 n. 17810. (Presidente San Giorgio; Relatore Carrato)
I giudici della Suprema corte alle prese con una questioni senza precedenti
Per qualche riferimento, confronta dunque:
- nel senso che nella società di persone, è lecita la convenzione con la quale si stabilisca che il diritto al controvalore in denaro della quota, spettante al socio receduto od agli eredi del socio defunto, venga regolato in natura, con l'attribuzione di beni sociali a soddisfacimento del relativo credito (cosiddetto datio in solutum) e che un tale accordo, peraltro, comportando il trasferimento al creditore dei beni assegnati, è soggetto ai requisiti di forma di cui all'art 1350 Cc,, ove riguardi immobili, Cassazione, sentenza 16 luglio 1976, n. 2812, in Giustizia civile, 1976, I, p. 1779;
- per l’affermazione che in tema di imposte sui redditi e con riguardo ai criteri di determinazione dei redditi e delle perdite, la prestazione oggetto di datio in solutum, nella forma del trasferimento di res pro pecunia (nella fattispecie, trasferimento di quota sociale), non può qualificarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'aricolo 9 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, come prestazione in natura, con conseguente assoggettamento alla valutazione secondo il criterio del valore normale, atteso che detta prestazione, costituente una diversa modalità di adempimento del corrispondente debito pecuniario e preordinata ad estinguerlo, è pur sempre immediatamente ragguagliabile al denaro, oggetto della originaria prestazione sostituita, Cassazione, sentenza 25 marzo 2003, n. 4317, in Giurisprudenza imposte, 2003, p. 825;
- per il rilievo che come risulta dalla coordinazione delle norme contenute negli articoli 769 e 770 del Cc, e riconducibile allo schema della donazione anche la cosiddetta donazione remuneratoria, nella quale l'atto di liberalità e determinato da ragioni di riconoscenza o da meriti particolari del donatario oppure dall'intenzione di remunerare un servizio specifico, malgrado che a tale remunerazione il donante non sia obbligato per legge ne tenuto per l'uso o per il costume sociale. Per altro, ove la elargizione sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, non ricevono sostanza due negozi distinti, da identificarli, l'uno, in una datio in solutum proporzionale al valore normale dei servizi resi dalla persona che figura donataria e, l'altro, in una donazione, il cui oggetto sarebbe costituito dalla eccedenza rispetto al valore indicato. In tale ipotesi, invece, si e in presenza di un unico negozio, caratterizzato da una commissione causale, sollecitato da motivi molteplici, di natura in parte onerosa e in parte gratuita, con la conseguenza che la regolamentazione del rapporto obbedisce al criterio della prevalenza; sicché, è da ritenere la figura della donazione remuneratoria, che esige la forma solenne richiesta per le donazioni tipiche, quando si dimostri la prevalenza dello animus donandi e, in contrario, un negozio semplice a titolo oneroso, il quale richiede, per il trasferimento di beni immobili, l'atto scritto anche non pubblico, ad substantiam, allorché il fine remuneratorio assorba l'animus donandi, Cassazione, sentenza 19 maggio 1976, n. 1789 (Nello stesso senso, Cassazione, sentenza 17 marzo 1981, n. 1545, in Riv. notariato, 1982, II, p. 89).
Per l’affermazione, infine, che non è valido, - per assoluta indeterminatezza dell'oggetto,- a trasferire la proprietà di un determinato immobile l'atto scritto con cui i comproprietari di un più vasto complesso fondiario si obblighino di trasferirne una parte ( non individuata) ad un terzo in soddisfacimento di un suo credito, anche se contestualmente gli consegnino di fatto un fondo determinato, di cui pero nell'atto manchi qualsiasi specificazione, Cassazione, sentenza 2 agosto 1968, n. 2770.