Obbligo di rispettare il segnale stradale privo dell'indicazione degli estremi dell'ordinanza di apposizione
Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Cartello installato - Mancata indicazione sul retro degli estremi dell'ordinanza di apposizione - Conseguenze - Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell'infrazione - Esclusione.
La mancata indicazione dietro il segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione - ex art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) - non determina la illegittimità del segnale; l'automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l'obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione.
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 27 maggio 2022, n. 17303
Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Cartello installato - Mancata indicazione sul retro degli estremi dell'ordinanza di apposizione - Conseguenze - Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell'infrazione - Esclusione.
In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 20 maggio 2010, n. 12431
Circolazione stradale - Segnaletica stradale - Apposizione del cartello stradale di divieto di sosta - Legittimità - Condizioni - Apposizione sul retro del cartello stradale delle indicazioni di cui all'articolo 77, settimo comma, d.p.r. 16 dicembre 1992 n.495 - Esclusione - Motivazione - Fattispecie.
In tema di codice della strada, non incide, sulla legittimità del provvedimento amministrativo che ha imposto il divieto di sosta in una determinata zona, l'eventuale mancanza delle indicazioni che ai sensi dell'articolo 77, settimo comma, d.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 vanno riportate sulla parte posteriore del relativo segnale stradale. Infatti, l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale suddetto può essere condizionata esclusivamente dalla legittimità della apposizione del segnale stesso, la quale sarà correlata - come per tutti gli atti amministrativi - alla provenienza dell'ordine dall'autorità competente, al rispetto delle disposizioni primarie e secondarie che disciplinano il potere specifico e al rispetto delle forme prescritte. (Nella specie l'obbligatorietà del divieto di sosta derivava dalla pacifica esistenza di una legittima ordinanza sindacale, adottata nel rispetto di tutti i presupposti di legge; la S.C. ha pertanto accolto il ricorso del comune secondo cui il giudice di pace - dal quale il verbale di contestazione era stato annullato - aveva ritenuto erroneamente illegittima l'installazione del cartello stradale perché privo dell'indicazione degli estremi del provvedimento di apposizione).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 31 luglio 2007, n. 16884
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