Occultamento di documenti contabili ed indisponibilità temporanea della documentazione
Nota a sentenza 16 marzo 2021 n. 10106, Corte di Cassazione Sezione 3 Penale
Con la sentenza qui in esame , la Suprema Corte torna ad occuparsi della natura e del momento consumativo del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000.
In estrema sintesi, all'odierno imputato - in qualità di Amministratore Unico - veniva contestata la violazione dell'art. 10 D.Lgs. 74/2000 per non aver fornito la documentazione contabile relativa all'anno di imposta 2011 durante una prima ispezione della Guardia di Finanza.
Avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione rilevando, in particolare, che l'odierno imputato non aveva fornito la documentazione durante la citata ispezione solo perché non disponeva di essa al momento della menzionata ispezione; sempre secondo l'impostazione difensiva, tale documentazione era poi stata recuperata in un secondo momento e consegnata all'Agenzia delle Entrate prima della definizione dell'accertamento tributario, nell'ambito del quale i redditi venivano correttamente eseguiti in base alla documentazione consegnata senza ostacolo, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, la Suprema Corte respinge i motivi appena ricordati, escludendo che si possa configurare anche l'ipotesi di desistenza volontaria ex art 56, comma 3 c.p.
In prima battuta, si precisa che il reato ex art. 10 rientra nei reati di c.d. pericolo, che si configura "al rifiuto di esibire la documentazione tributaria richiesta per la ricostruzione dei redditi e l'occultamento risulta un reato permanente" (p. 3).
Infatti, come riconosciuto da alcuni precedenti arresti giurisprudenziali, "il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o della sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente" (p. 3).
Sennonché, stante la natura di reato permanente, è sufficiente "anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato" (p. 3) e la successiva produzione della documentazione si limita solamente a far cessare la permanenza.
Di conseguenza, essendosi già consumato il reato di occultamento al momento della mancata consegna della documentazione, non vi è - a detta della Suprema Corte - spazio per poter configurare l'ipotesi di desistenza volontaria: quest'ultimo istituto, si legge, "si può configurare solo nel tentativo, ovvero il delitto non deve essere consumato: "In tema di tentativo, ricorre l'ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell'azione in atto" (p. 3).