Occupazione per pubblica utilità illegittima, scatta anche il risarcimento per equivalente
«A fronte di un'occupazione illegittima e della mancanza di un legittimo atto di acquisizione (come nel caso ove, a seguito della dichiarazione di p.u., non abbia fatto seguito il decreto di espropriazione nei termini), il proprietario, fermo restando il diritto alla restituzione del bene occupato, può formulare una domanda di mero risarcimento del danno per equivalente a fronte dell'irreversibile trasformazione del fondo». Questo il principio espresso dal Tar Calabria con la sentenza 2 maggio 2017 n. 708.
Il caso – Oggetto del contendere l'occupazione di urgenza da parte della provincia di Vigo Valentia di alcuni terreni per la costruzione di una strada. Ma poi i terreni non sono stati oggetto del decreto di espropriazione pubblica né allo scadere del termine per l'occupazione d'urgenza né quando i lavori sono terminati. Da questo comportamento dell'amministrazione è derivata la richiesta di risarcimento del danno. E i giudici amministrativi hanno ritenuto che «deve riconoscersi alla parte ricorrente il risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene per tutto il periodo di occupazione sine titulo». Il danno dovrà essere liquidato entro centoventi giorni e va commisurato al valore del terreno «prendendo come riferimento il valore medio indicato nelle banche dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle entrate». Inotre deve essere liquidato il danno da mancata disponibilità nella misura del 5% per cento del valore del terreno per ogni anno di occupazione illegittima. E su tutte le somme andranno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Tar Calabria . Sentenza 2 maggio 2017 n. 708