Omesso versamento ritenute: paga chi era amministratore quando è nato il debito anche se nel frattempo perde la carica
Risponde per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali chi era legale rappresentante della società quando è nato il debito, anche se nel frattempo ha perso la carica. Partendo da questo presupposto la Cassazione, con la sentenza 1511, respinge il ricorso dell'amministratore di una spa, condannato per non aver versato le ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori per un importo superiore alla soglia di rilevanza penale.
Il ricorrente riteneva di essere esente da ogni responsabilità, perché ormai estraneo alla compagine sociale avendo cessato l'incarico nel corso della diffida ad adempiere. Altro argomento speso dalla difesa riguardava, in subordine, l'assenza del dolo nella condotta contestata: l'imputato sarebbe, infatti, stato convinto di non dover adempiere al pagamento in presenza di una cartolarizzazione del debito con Equitalia. La Cassazione smonta le tesi difensive ricordando che è responsabile dell'omissione chi era tenuto al versamento nel momento in cui è sorto il debito, anche se “medio tempore” ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. L'imputato non può obiettare che era nell'impossibilità di provvedere essendo ormai fuori della società, perché poteva, ai fini della non punibilità, fare il suo dovere secondo lo schema dell'adempimento da parte del terzo previsto dal codice civile (articolo 1180) sollecitando i (terzi) nuovi amministratori.
Né, come preteso nel ricorso, il dolo può essere escluso dalla conclusione di un piano di rientro del debito concordato con l'Inps. E questo perché il reato proprio “ovvero la consapevolezza dell'omissione dei contributi Inps, deve sussistere al momento della scadenza dell'obbligazione e dunque rispetto a questo momento che deve essere apprezzato il dolo del reato, a nulla rileva il successivo piano di rientro del debito”.
Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 14 gennaio 2019 n.1511