Penale

Omicidio colposo infortunistico: ragionevole la mancata previsione dell'attenuante del concorso del lavoratore

La sentenza 9455/2023 della Cassazione ha respinto l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 589, comma 2, del Cp, proposta dalla difesa di un imputato condannato, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori di scavo, per un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente

di Aldo Natalini



In tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antifortunistiche, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 589, comma 2, del Cp - per ritenuto contrasto con l'art. 3 Costituzione - nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante nel caso in cui la condotta colposa dell'infortunato abbia contribuito a causare l'evento mortale, come prevista a seguito dell'introduzione dell'articolo 589-bis, comma 7, del Cp, in tema di omicidio stradale in relazione all'analoga figura di reato colposo riscontrabile nell'ambito della circolazione stradale, laddove contempla una diminuzione di pena nel caso in cui «l'evento non sia esclusivamente conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole».

Ciò in quanto la diversità di disciplina costituisce t ipico esercizio di discrezionalità legislativa (vedi Corte costituzionale sentenza n. 88/2019) e comunque non appare irragionevole: difatti, se è vero che, rispetto a quanto accade per la circolazione stradale, manca un'analoga figura di reato attenuato in caso di comportamento colposo del lavoratore infortunato (il che appare giustificato dal fatto l'intera normativa in materia e sicurezza del lavoro è incentrata sulla tutela del lavoratore e quindi vuole che siano predisposte le necessarie tutele anche nel caso di comportamenti imprudenti del lavoratore stesso), è altrettanto vero che manca altresì una norma sul divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche analoga all'articolo 590-quater del Cp.

Così la sentenza n. 9455/2023 della Quarta sezione penale della Cassazione , che ha respinto l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 589, comma 2, del Cp, proposta dalla difesa di un imputato condannato, quale titolare della ditta esecutrice dei lavori di scavo, per un infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente rimasto schiacciato a causa del cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento.

Il dictum: il richiamo alla giurisprudenza costituzionale
La sentenza annotata r ichiama e fa propri i recenti dicta della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la medesima questione di costituzionalità, sollevata, sempre in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Gup presso il Tribunale di Treviso (Corte costituzionale, sentenza n. 114/2021, così massimata: "È dichiarata inammissibile - per il carattere ipotetico o prematuro della questione, l'insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Gup presso il Tribunale di Treviso in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 589, secondo comma, Cp, nella parte in cui, per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non prevede una diminuzione di pena analoga a quella contemplata per il reato di omicidio stradale dall'articolo 589-bis, settimo comma, Cp qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. Il Gup rimettente, in assenza di una domanda degli imputati di definizione del giudizio con il rito abbreviato o con il cd. patteggiamento, non è chiamato a decidere sulla responsabilità degli stessi e quindi neppure, in ipotesi, a riconoscere la circostanza attenuante, la cui mancata previsione è oggetto di censura. Inoltre, egli omette di prendere posizione sulla ricostruzione dei fatti con riferimento sia alla responsabilità degli imputati, sia soprattutto alla ipotizzata sussistenza di una condotta colposa della vittima, che avrebbe contribuito a causare l'evento morte, in tal modo non consentendo di verificare l'effettiva rilevanza della questione. L'ordinanza di rimessione, infine, non si confronta con il complessivo e più articolato quadro normativo di riferimento, non spiegando adeguatamente le ragioni della asserita omogeneità delle fattispecie in comparazione").

In quel caso – così come, per la Suprema corte, nella vicenda odierna – il rimettente, nell'evocare la disciplina sul trattamento sanzionatorio dell'omicidio stradale quale tertium comparationis, si era limitato a indicare genericamente che le fattispecie a confronto prevedono la medesima pena della reclusione da due a sette anni rispettivamente per l'ipotesi aggravata del secondo comma dell'articolo 589 Cp e per l'ipotesi-base del primo comma dell'articolo 589-bis Cp.
Secondo la Cassazione in tal modo, però, l'odierno ricorrente – come era accaduto nel caso deciso dalla Consulta – non confrontandosi con il complessivo e più articolato quadro normativo, non spiega adeguatamente le ragioni dell'asserita omogeneità delle fattispecie incriminatrici poste in comparazione, da cui dovrebbe derivare l'illegittimità costituzionale ex articolo 3 della mancata introduzione - anche per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - della stessa attenuante a effetto speciale di cui all'articolo 589-bis, comma 7, Cp, prevista per il solo reato di omicidio stradale. E per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 265/2019; Id., n. 182/2018), così come anche la determina l'incompleta ricostruzione della normativa di riferimento (Id., n. 102/2019).
Ma gli "ermellini" di Piazza Cavour entrano nel merito della sollevata questione giudicandola manifestamente infondata in quanto, con le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016, al reato di cui all'articolo 589 Cp, il legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, ha inteso assicurare le esigenze di maggior protezione, come quelle connesse alle frequenti violazioni del codice della strada, foriere di eventi lesivi o mortali, e, quindi, all'allarme sociale suscitato dal fenomeno ricorrente delle vittime della strada. E per farlo, da un lato, ha previsto la "blindadura" dell'apparato circostanziale tramite l'articolo 590-quater Cp ("quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti"); dall'altro, con un'evidente funzione di equilibrio sanzionatorio, ha introdotto il comma 7 dell'articolo 589-bis e dell'articolo 590-bis del Cp secondo cui "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà".

Ma come già chiarito dalla stessa Consulta (Corte costituzionale, sentenza n. 88/2019), il legislatore, nel rendere autonoma la fattispecie dell'omicidio stradale, ha operato un tipico esercizio di discrezionalità legislativa, nell'ambito della quale è "corretto stabilire un diverso regime sanzionatorio in ambiti tanto diversi".
Se è vero che, rispetto a quanto accade per la circolazione stradale, manca un'analoga ipotesi di attenuante in caso di comportamento colposo del lavoratore - il che secondo la Corte regolatrice "appare del tutto ragionevole laddove l'intera normativa in materia e sicurezza del lavoro è incentrata sulla tutela del lavoratore e quindi vuole che siano predisposte le necessarie tutele anche nel caso di comportamenti imprudenti del lavoratore stesso" – è altrettanto vero che "manca una norma che preveda un divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche analogo all'articolo 590-quater Cp".

Conclusivamente – cadenza la sentenza annotata – per omicidi e lesioni colpose derivanti da violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro, il comportamento colposo della persona offesa (come peraltro è accaduto nel caso al vaglio della Cassazione) "può essere valutato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, bilanciabili con le circostanze aggravanti, il che porta, qualora si propenda per un giudizio di prevalenza, ad una concreta riduzione del trattamento sanzionatorio". E ciò rende del tutto razionale la diversità di disciplina tra le due fattispecie omicidiarie poste in confronto.

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