Penale

Omicidio, la premeditazione non è esclusa dal disturbo narcisistico che non determina infermità mentale

Il delitto passionale aggravato, punito con l'ergastolo, non può essere attenuato dalla confessione di chi non ha scampo

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di Paola Rossi

Il disturbo borderline di tipo narcisistico non integra il vizio di mente dell'autore di un omicidio passionale, che resta pienamente responsabile del delitto commesso. I disturbi della personalità possono "azzerare" la capacità di intendere e volere solo quando determinano una vera e propria infermità dovuta a malattia mentale. Non basta quindi al riconoscimento del vizio mentale dell'assassino far rilevare le sue problematiche caratteriali e le distorsioni del comportamento, neanche dando risalto al vissuto doloroso familiare che ha determinato in lui un deficit intellettivo e una personalità narcisistica. Come spiega la Cassazione, con la sentenza n. 28964/2021, rigettando il primo motivo di ricorso contro l'attribuita premeditazione dell'omicidio volontario.

La Cassazione ha riconfermato la sussistenza della premeditazione anche di fronte alla tesi difensiva dell'aver agito in stato d'ira a seguito del rifiuto della vittima di riprendere la relazione amorosa con il ricorrente. Infatti, il rifiuto era già stato espresso ed era perciò noto a colui che si era già determinato a uccidere se questo fosse stato rinnovato in occasione dell'ultimo fatale incontro tra i due. Si tratta di un'ipotesi di dolo condizionato da un evento futuro, che nulla toglie alla premeditazione anzi la conferma. Neanche l'eventuale ampio lasso di tempo tra la determinazione a uccidere e il verificarsi dell'evento rappresentato come occasione per agire spezza il nesso della premeditazione.

Il ricorso è stato rigettato anche sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Infatti, spiega la Cassazione che non si può dare rilevanza alla confessione dell'omicida che si reca in Questura per costituirisi se questo avviene dopo diverse ore e dopo essersi consigliato con alcuni familiari addivenendo alla semplice e piana convinzione di non avere alternativa. Ciò che depone - tra l'altro - per una piena coscienza in opposizione all'affermato vizio di mente e soprattutto di una sincera spinta alla confessione. Precisa la Cassazione che il riconoscimento delle attenuanti generiche si fonda su plurimi elementi e che basta la ricorrenza o meno di uno solo di essi per negarle con espressa motivazione del giudice.

Neanche la contestazione della pena dell'ergastolo è stata accolta dalla Cassazione che ha rilevato come sia stata ampiamente provata la condotta di continue molestie poi sfociate nell'assassinio della donna. La sentenza di legittimità conferma la riconosciuta aggravante del reato di omicidio che il codice penale sanziona con il carcere "a vita".

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