Penale

Omicidio stradale, la revoca della patente va motivata per pericolosità del responsabile

Al di là delle ipotesi aggravate di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di droghe la sanzione accessoria più grave della sospensione non si applica automaticamente, ma è scelta affidata al giudice

The evidence left  after the auto accident.

di Paola Rossi

Il giudice che condanna l’imputato per omicidio stradale non aggravato non è tenuto ad applicare automaticamente la revoca della patente di guida. E se l’applica deve fornire adeguata motivazione sul perché ritiene che l’imputato costituisca un pericolo “anche futuro” per la sicurezza della circolazione stradale. Infatti, chi commette uno dei reati stradali contemplati dall’articolo 222 del Codice della strada, ma non ulteriormente aggravati dall’assunzione di alcol o droghe, può soggiacere alla sanzione amministrativa accessoria tanto della sospensione quanto della revoca della patente di guida. La scelta si fonda su un accertamento di fatto e su un giudizio prognostico affidato al decidente. L’esistenza dell’opzione tra una o l’altra sanzione amministrativa è stata affermata dalla Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo l’automatismo della revoca solo nei casi in cui il reato stradale sia stato commesso in stato di ebbrezza in base ad alti parametri di alcol assunto o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 25780/2024 - ha perciò accolto il ricorso dell’automobilista condannato per omicidio stradale dove contestava la statuizione della revoca della patente in quanto non motivata. Infatti, trattandosi di ipotesi non aggravata dalle due condizioni di alterazione psicofisica suesposte, la scelta di applicazione della sanzione amministrativa più grave è frutto di valutazione del giudice affidata alla sua discrezionalità che, in quanto tale, va riportata in sentenza al fine di conoscere i motivi che hanno condotto alla scelta operata. Nel caso concreto era stata riconosciuta esistente anche la colpa concorrente della vittima e ciò aveva portato a stabilire una pena ridotta. Il che rende ancor più stringente il dovere del giudice di motivare sulla sussistenza del presupposto della pericolosità anche futura che il condannato potrebbe esprimere nell’ambito della circolazione stradale, al fine di dare legittima giustificazione alla sua statuizione di revoca della patente.

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