Civile

Opposizione cartella esattoriale: si può dedurre solo il vizio di legittimità della notifica senza entrare nel merito

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di Domenico Carola

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 11789 del 6 maggio 2019, hanno statuito che, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, non è necessario che l'opponente nel dedurre la mancata o l'inesistenza della notifica del verbale presupposto, formuli eccezioni sul merito della pretesa sanzionatoria fatta valere con la cartella di pagamento impugnata.

Il caso - Un automobilista proponeva opposizione contro una cartella di pagamento relativa a un verbale di accertamento per violazione al codice della strada, deducendo l'omessa notifica del suddetto verbale. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione e la decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame, dopo che era stato accertata in via incidentale, a seguito di querela di falso proposta dallo stesso automobilista, la falsità dell'attestazione relativa all'avvenuto compimento delle attività di notifica.

Il Tribunale riteneva che l'opposizione era inammissibile perché l'automobilista non aveva rappresentato segnatamente alcun pregiudizio patito in conseguenza della mancata notifica del verbale, non avendo nemmeno articolato le sue difese sul merito relative al suddetto verbale. L'automobilista proponeva ricorso per cassazione, lamentando , fra l'altro, la violazione e/o la falsa applicazione dell'articolo 22 della legge 689/1981, in quanto la sentenza impugnata non aveva, erroneamente, ritenuto sufficiente, ai fini dell'accoglimento dell'opposizione recuperatoria, la sola deduzione della mancata regolare notificazione del verbale di accertamento in virtù del quale era stata emessa la cartella.

La decisione - Gli Ermellini hanno accolto il ricorso, rinviando al Tribunale, in persona di un diverso magistrato, ritenendo che non può qualificarsi come un'azione "recuperatoria" in senso proprio, l'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento con la quale si eccepisce la nullità assoluta o l'inesistenza della notificazione del verbale di accertamento presupposto. Solo l'opposizione verso l'ordinanza-ingiunzione non notificata, recuperando, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non aveva potuto avvalersi tempestivamente per l'omessa o invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, può infatti qualificarsi come un'azione "recuperatoria".

La Corte ha affermato il principio di diritto, per il quale in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al codice della strada che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella, che deduca l'omissione o l'invalidità assoluta o l'inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l'effetto, chieda l'annullamento dell'impugnata cartella, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria.

L‘allegazione di tali vizi è, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l'emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, perciò, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell'esercitata pretesa sanzionatoria.

Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l'invalidità assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell'atto impositivo, la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione deve essere ritenuta estinta.

Cassazione -Sezione VI civile - Ordinanza 6 maggio 2019 n. 11789

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