Civile

Opposizione a decreto ingiuntivo: chi ha l'onere di avviare la mediazione?

Le Sezioni Unite, con sentenza n.19596 del 18 settembre 2020, hanno risolto la contrastata vicenda dell'attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo

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di Valeria Salito*


Con l'ordinanza interlocutoria n. 18741/2019 del 12 luglio la Terza Sezione Civile della Cassazione ha interpellato le Sezioni Unite sulla questione di chi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia soggetta a mediazione obbligatoria fra l'opposto e l'opponente, abbia l'onere a pena di improcedibilità di proporre l'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice.

Ad oggi, infatti, il legislatore non indica chi, tra l'opposto e l'opponente debba avviare la mediazione e, di conseguenza, su quale soggetto ricadano le conseguenze negative dell'improcedibilità nel caso di mancato avvio della procedura.

Diversi sono stati gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti in questi anni, uno tra questi, il maggioritario, era conforme a quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 24629/2015, secondo la quale l'onere di instaurare la mediazione spettava all'opponente e, in caso di mancata introduzione del procedimento di mediazione, l'opposizione era improcedibile ed il decreto ingiuntivo diventava esecutivo.

Era, quindi, l'opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, su di lui doveva gravare l'onere di avviare la procedura di mediazione.

Secondo il contrapposto orientamento l'onere di promuovere il procedimento di mediazione spettava invece al creditore opposto.

La soluzione offerta dalla Corte di Cassazione nel 2015, tuttavia, non ha posto fine al dibattito e alle incertezze interpretative, dato che soprattutto nella giurisprudenza di merito si sono registrate numerose pronunce in aperto contrasto con l'interpretazione dei giudici di legittimità.

Le Sezioni Unite, con sentenza n.19596 del 18 settembre 2020, hanno risolto la contrastata vicenda dell'attivazione del procedimento di mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, ribaltando completamente la sentenza della Cassazione n. 24629/2015, enunciando il seguente principio di diritto: "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Una delle tante motivazioni che ha portato ad una pronuncia radicalmente opposta alla giurisprudenza quasi unanime è riscontrata nella stessa Costituzione a cui le Sezioni Unite hanno dato rilievo, ritenendo la posizione adottata "in maggiore armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo" e adottando, pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata.

Si ricorda, che ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche, la mediazione è obbligatoria per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'esperimento della mediazione diviene obbligatorio una volta che il Giudice del processo a cognizione piena si sia pronunciato sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, così come sancito dall'art.5, comma 4 , del d.lgs n.28/2010, quindi dopo la prima udienza.

In definitiva è il creditore opposto, quale attore in senso sostanziale e, dunque, soggetto interessato a conseguire il positivo accertamento dei diritti soggettivi reclamati con provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, a dover introdurre il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità dell'esperita azione monitoria e di revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Con l'onere di avviare la mediazione a carico dell'opposto, nel caso in cui la stessa non fosse proposta, l'improcedibilità comporterebbe la sola revoca del decreto ingiuntivo che però, potrebbe essere nuovamente proposto dal creditore.

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*Avvocata, Of Counsel Studio Montella Law

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