Civile

Opposizione alla multa, per la Prefettura termini perentori

La produzione della relata di notifica attestante l'avvenuta convocazione va depositata non oltre 10 giorni dalla udienza. La ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 3508 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Piccolo spiraglio procedurale per gli automobilisti multati per aver parcheggiato nelle strisce blu senza aver esposto il relativo contrassegno. Se chi ha subito la contravvenzione chiede di essere ascoltato dal Prefetto, l'amministrazione non può produrre la relata di notifica relativa alla convocazione oltre il termine di 10 giorni dall'udienza. La ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 3508 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un guidatore contro la Prefettura di Roma.

Nelle fasi di merito invece prima il giudice di pace e poi il tribunale avevano respinto l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Roma Capitale per violazione dell'articolo 157, comma 6, Codice della Strada (CdS). Per il giudice di secondo grado infatti considerato che la documentazione depositata (relata di notifica) attestante la convocazione della parte per l'audizione dinanzi al Prefetto, rientrava nella documentazione strettamente collegata all'atto opposto, il termine di 10 giorni fissato dall'articolo 7, comma 7, del Dlgs n. 150/2011 aveva natura ordinatoria, in deroga alla previsione dell'articolo 416 cod. proc. civ. che impone un termine perentorio, e pertanto era stata legittimamente prodotta a meno di 10 giorni prima dell'udienza.

Proposto ricorso, l'automobilista ha censurato proprio questa parte della decisione del Tribunale, ovvero il passaggio in cui si è ritenuta ancora producibile la relata di notifica (riguardante la convocazione per l'audizione dell'interessato dinanzi al Prefetto) anche oltre il termine di 10 giorni. Nella prospettazione del ricorrente, al contrario, siccome siamo il documento non è strettamente collegato all'atto impugnato, la relata di notifica dovrebbe considerarsi, piuttosto, rientrante nell'articolo 416, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente necessaria applicazione del previsto termine perentorio di 10 giorni per la relativa produzione.

Un ragionamento ritenuto fondato dalla Suprema corte. Per la II Sezione civile "la produzione della relata di notifica attestante l'avvenuta convocazione ai fini dell'audizione non rappresenta documentazione della stessa Amministrazione strettamente riferibile all'adozione dell'atto sanzionatorio". Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, così come disciplinato dall'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, infatti, spiega la Cassazione, "la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti – tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente - opera il terzo comma dell'articolo 416 cod. proc. civ., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione".

Il Tribunale, dunque, lì dove ha ritenuto tempestivo «il deposito di tale relata allegata alla comparsa di costituzione e risposta di Roma Capitale nel giudizio di primo grado […] in quanto rientrante nella documentazione strettamente collegata all'atto opposto per il quale il termine di 10 giorni fissato dall'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 ha natura ordinatoria» ha fatto malgoverno del principio sopra richiamato.

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