Ordinamento penitenziario, le misure alternative alla detenzione
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Requisiti di legge.
In tema di misure alternative alla detenzione, deve essere respinta la richiesta di detenzione domiciliare speciale avanzata dal padre detenuto per accudire il figlio minore, avanzata sul presupposto dell'assenza della madre e della inidoneità dei nonni paterni di garantire, a causa dell'età e delle condizioni di salute, la necessaria assistenza ed educazione al minore, mancando i requisiti previsti dalla legge. L'art. 47-quinquies ord. pen. impone infatti di accertare la sussistenza dei requisiti dell'impossibilità di accudimento del minore da parte della madre e dell'impossibilità di affidamento ad altri.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 4 ottobre 2019 n. 40842
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di una stabile residenza - Rigetto della richiesta - Legittimità - Ragioni.
In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 giugno 2019 n. 27347
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie.
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. (Fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, a una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22443
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Applicabilità dell'istituto a soggetto irreperibile - Esclusione - 'Ratio'.
L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 22 maggio 2019 n. 22442
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Istanza di misure alternative alla detenzione - Rinuncia - Soggetti legittimati - Individuazione.
Nel procedimento di sorveglianza, la rinuncia all'istanza volta a ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, affidamento in prova al servizio sociale) costituisce atto negoziale abdicativo e recettizio e deve essere formulata dal condannato personalmente, ovvero dal difensore munito di procura speciale o in presenza dell'interessato consenziente.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 7 maggio 2019 n. 19326
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ord. pen. - Presupposti - individuazione - Fattispecie.
Ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, L. 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur dando atto della carenza di revisione critica da parte della condannata del delitto di omicidio aggravato ascrittole, si era limitato a valorizzare la condizione delle figlie minorenni della predetta, omettendo la valutazione del rischio di commissione di nuovi delitti).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 ottobre 2018 n. 47092