Professione e Mercato

Parcelle avvocati, irrilevante il mancato deposito del parere di congruità in un’opposizione al decreto ingiuntivo

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di Mario Finocchiaro

Proposta, dall'ex cliente di un avvocato, opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle spettanze da questi reclamate, è irrilevante il mancato deposito del parere di congruità emesso dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dovendo il giudice procedere alla liquidazione del compenso sulla base delle risultanze di causa, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni necessarie per la emissione dell'ingiunzione dei pagamento e dall'importo richiesto. Lo ha precisanto la sezione II della Cassazione con l’ordinanza 6 luglio 2018 n. 17911.

I precedenti giurisprudenziali - Per i giudici di merito, per l'affermazione che la abrogazione da parte dell'articolo 9, della legge 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'articolo 2233 comma 1 Cc, nella parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista, l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'articolo 636 Cpc, Tribunale Varese, 11 ottobre 2012, in Giur. merito, 2013, p. 855 (con nota di Vaccari M., Le modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione derivanti dalla c.d. riforma parametri), secondo cui da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta, richiesta dall'articolo 633 comma 1, n. 1, Cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti dall'articolo 9, comma 5, legge 24 marzo 2012, n.27.
Diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, nel senso che in base al combinato disposto degli articoli 633 e 636 Cpc, la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non possono ritenersi idonee prove scritte, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro Iva, ai sensi dell'articolo 634 Cpc, riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi, Cassazione, sentenza, 21 ottobre 2011, n. 22655. Sempre nel senso che è obbligatorio il parere della competente associazione, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionale, Cassazione, sentenza 5 gennaio 2011, n. 236.
Sul parere della competente associazione professionale di cui all'articolo 636 Cpc, da ultimo, nel senso che in materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 712, in Diritto & Giustizia, 2018, 16 gennaio.
Sempre nello stesso ordine di idee, altresì, e – in particolare – per il rilievo che la parcella correlata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha - per il combinato disposto degli articoli 633, comma 1, n. 2 e 636, comma 1, Cpc - valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione. Per contro, non ha tale valore e carattere, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo esprime un mero parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza della prestazione), nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex articolo 645 Cpc, Cassazione, sentenza 11 gennaio 2016, n. 230, in Diritto & Giustizia, 2016, 12 gennaio (con nota di Villani R., Parcella dell'avvocato opinata dal Consiglio dell'Ordine: l'ultima parola spetta sempre al giudice), che evidenzia, altresì, che nell'ordinario giudizio di cognizione, il creditore, in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa, assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex articolo 2697 Cc, ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite, ovvero della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanza la cui valutazione è poi rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Per l'affermazione che il parere del consiglio dell'ordine sulla parcella attesta unicamente la conformità della stessa alla tariffa professionale, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, Cassazione, sentenza 16 dicembre 2016, n. 26065, in Foro it., 2017, I, c. 572. Non diversamente, nella controversia tra il professionista e il proprio cliente il parere espresso dall'ordine di appartenenza del professionista sulla parcella del professionista stesso, pur costituendo titolo idoneo alla emissione del decreto ingiuntivo a carico del cliente, è privo di valenza probatoria nel giudizio a cognizione ordinaria, in quanto si limita a dare atto della conformità alle tariffe professionali degli onorari e dei diritti richiesti in corrispettivo delle voci indicate in parcella, senza alcun preventivo controllo in ordine alla loro effettiva esecuzione. La sua produzione in giudizio, pertanto, non esonera il professionista dal provare, in caso di contestazione, l'avvenuto svolgimento dell'incarico e la entità delle relative prestazioni, Cassazione, sentenza 13 aprile 2015, n. 7413, in Guida al Diritto, 2015, f. 40, p. 56.

Le pronunce di merito - Per i giudici di merito, per utili riferimenti:
- per il rilievo che mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 636 Cpc la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, Tribunale di Roma, sezione X, sentenza 4 luglio 2017, n. 13500, in Redazione Giuffrè, 2017.
- nel senso che il parere dell'Ordine professionale (nella specie dei Geologi) non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale essendo esso, anche dal punto di vista logico e semantico, espressione di un motivato giudizio critico e non di una mera operazione contabile. Detto parere corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza dell'opera professionale. Si tratta di conseguenza di un'attività esterna che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo autoritativo — emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse — che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi per il richiedente (consentendogli di promuovere la procedura monitoria ex articoli 633 e 636 Cpc) e quindi impugnabile avanti al giudice amministrativo, TAR Catania (Sicilia), Sez. IV, sentenza 28 marzo 2017, n. 651, in Foro amministrativo, 2017, p. 788 secondo cui nel giudizio di impugnazione del parere di conformità in quanto apporta rettifiche alle parcelle del ricorrente comportanti la riduzione dell'importo del compenso richiesto, il debitore onerato al pagamento della parcella vidimata deve essere riconosciuto quale controinteressato; infatti questi è portatore di un interesse antitetico a quello fatto valere dal ricorrente, in quanto fondato sulla conservazione degli effetti del provvedimento impugnato (comportante per lui un sensibile contenimento dell'ammontare del compenso da lui dovuto al ricorrente medesimo). La mancata evocazione in giudizio della parte controinteressata espressamente indicata nel corpo del provvedimento impugnato determina, ai sensi dell'articolo 41 codice del processo amministrativo, l'inammissibilità del ricorso;
- in tema di prestazioni professionali, il compenso spettante all'avvocato non richiede l'acquisizione del parere dell'Ordine professionale che invece, è obbligatoria, soltanto nel procedimento d'ingiunzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 636, comma 1, Cpc, quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice, Tribunale Firenze, sez. III, sentenza 1° luglio 2014, n. 2170, in Guida al Diritto, 2015, f. 5, p. 70.

Corte di Cassazione – Sezione II – Ordinanza 6 luglio 2018 n. 17911

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