Civile

Parcheggi lungo la carreggiata, il precedente inedito che restringe l'interpretazione

Con la sentenza 18 settembre n. 19509 la Suprema corte fa chiarezza sul punto

di Mario Finocchiaro

Deve escludersi che le aree destinate a parcheggio e individuate ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del codice della strada non possano trovarsi lungo la carreggiata, atteso il tenore letterale del comma 6 dell'articolo 7 citato, che espressamente dispone che esse debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. L'interpretazione restrittiva - in particolare - non trova conforto nella lettera della norma che con la locuzione e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico consente, seppure alla condizione di non pregiudicare la circolazione dei veicoli, e quindi previa una valutazione della specifica collocazione, la previsione di parcheggi anche lungo la carreggiata. Lo hanno affermato i giudici della sezione II, sentenza 18 settembre 2020 n. 19509 (Pres. Lombardo; Rel. Casadonte; Pm (conf.) Patrone)

 

L’importanza della decisione

Non risultano precedenti in termini . In argomento, peraltro, nel senso che il codice della strada definisce sosta la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente ex articolo 157, comma 1, lettera c) - e parcheggio l'area o l'infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli (articolo 3, comma 1, n. 34), Cassazione, sentenza 2 settembre 2008, n. 22036, secondo cui il parcheggio o la sosta dei veicoli che il sindaco può vietare o limitare o subordinare al pagamento - ex articolo 7, comma 1, lettera a) e 6 comma 4, lettera d) - si distinguono conseguentemente tra loro solo per l'elemento topografico della sosta dei veicoli (nel primo caso, avviene in un'area esterna alla carreggiata, specificamente a ciò adibita, e nel secondo, in aree poste all'interno della carreggiata) e non anche per la durata della loro protrazione nel tempo. Ne deriva che la sosta in parcheggio, al pari di quella all'esterno di essa, rientrano entrambe nella previsione dell'articolo 157, comma 6 codice della strada e qualora esse siano state subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all'operatività della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 dell'articolo 7 codice strada. (In applicazione del principio, la Suprema corte ha annullato la sentenza che aveva affermato che nessuna norma prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa per effetto del mancato pagamento del parcheggio).

Sempre sulla nozione di carreggiata, per la precisazione che in materia di circolazione stradale, la carreggiata, a norma dell'articolo 3 del codice della strada, è la parte della strada destinata alla marcia dei veicoli, sia essa a doppio senso di circolazione o a senso unico, non coincidente con la porzione di strada destinata al parcheggio e normalmente delimitata ai lati da strisce di margine, peraltro, è priva di rilevanza l'assenza della striscia bianca di delimitazione qualora siano presenti le strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli, Cassazione, sentenza 22 febbraio 2007, n. 4172, che, , decidendo nel merito, ha rigettato l'opposizione che aveva dichiarato illegittima l'ordinanza sindacale di imposizione di sosta oraria a pagamento, sostenendo che l'area di sosta, in assenza delle strisce bianche longitudinali, non fosse ubicata all'esterno della carreggiata.

 

I riferimenti utili per l’interpretazione della questione

Per utili riferimenti cfr., altresì:

- nel senso che dal combinato disposto degli articoli  2, comma 1, e 3, n. 33, del codice della strada - i quali definiscono rispettivamente come strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, e come marciapiede la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni - si desume che, ai fini dell'accertamento della violazione dell'articolo 158, comma 1, lettera h), del medesimo codice, che vieta la sosta sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, è decisiva soltanto la rilevazione della utilizzazione del suolo, sul quale la sosta è avvenuta, quale componente del sistema viario destinata alla circolazione dei pedoni, senza che assuma rilievo la proprietà dell'area (e, in particolare, la circostanza che essa eventualmente appartenga allo stesso autore della contestata infrazione), non essendo essenziale il suo assoggettamento a diritto di passaggio a favore della collettività o la sua appartenenza al demanio, Cassazione, sentenza 2 febbraio 2006, n. 2340;

- per il rilievo che non è configurabile l'illecito previsto dall'articolo 154, comma 6, del codice della strada laddove le carreggiate interessate dall'inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un'area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell'anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest'ultima, Cassazione, sentenza 3 luglio 2009 n. 15766;

- per la precisazione che ai fini della precedenza tra veicoli, ciò che rileva per considerare applicabile il precetto contenuto nel comma sesta dell'articolo 145 nuovo codice strada, è che il veicolo provenga da un'area che, sebbene tutti vi possano accedere e quindi provenirne, da un lato sia esterna alla carreggiata stradale in modo da non essere interessata dal normale transito dei veicoli, dall'altro sia privata e destinata ad essere utilizzata da chi vi si porta per usufruire del servizio per cui il proprietario dell'area la pone a disposizione dei propri utenti, Cassazione, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1870, in Giustizia civile, 2000, I, p. 1665, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto l'area di parcheggio di un supermercato come luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Con riferimento all’abrogato codice della strada:

- nel senso che in mancanza di diversa prescrizione dell'autorità comunale, la sosta di un'autovettura sul marciapiede è da ritenersi vietata, e quindi tale da legittimare la rimozione forzata, anche se manchi una specifica indicazione segnaletica di tale divieto, atteso che l'articolo 115, comma 3, Dpr 15 giugno 1959 n. 393 stabilisce che nei centri abitati i veicoli debbono essere collocati, durante la sosta, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto, Cassazione, sentenza 20 marzo 1990, n. 2316;

- per la precisazione che secondo l'articolo 2 del codice della strada, che al termine carreggiata da il significato di parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali, non può considerarsi tale quella parte della strada dove la detta circolazione non sia possibile per la presenza di automezzi posti a pettine nell'apposito parcheggio vi e compresa invece quella parte che, pur se occupata da binari ferroviari, sia pero transitabile nella sua totalità, senza ostacolo cioè nei binari stessi, quando questi non siano rilevati sul piano stradale, Cassazione, sentenza 19 settembre 1970, n. 1598;

- per il rilievo, infine, che le banchine laterali, normalmente destinate al traffico dei pedoni e dei ciclisti, non fanno parte della carreggiata stradale. Il conducente di un veicolo, necessitato a sostare sulla strada, non e quindi tenuto a portarsi su tali banchine, in quanto ottempera al disposto dell'articolo 24 del Rd 8 dicembre 1933, n 170, se colloca il proprio veicolo più vicino possibile al bordo della carreggiata e cioè della parte di strada normalmente destinata alla circolazione, in modo da lasciare libera al transito la maggior parte della larghezza della strada, Cassazione, sentenza 6 aprile 1966, n. 921.

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