Responsabilità

Parco giochi non a norma, comune corresponsabile dell'infortunio

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11942 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso della mamma di un bambino infortunatosi dopo la caduta da una struttura ginnica

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di Francesco Machina Grifeo

All'interno di un parco per bambini, la maggiore pericolosità di giochi montati non a norma può fondare la corresponsabilità del custode, in questo caso il comune di Pesaro. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11942 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso della mamma di un bambino infortunatosi dopo la caduta da una struttura ginnica.

Prima il Tribunale di Pesaro e poi la Corte di appello di Ancona invece avevano rigettato la domanda di risarcimento affermando che la struttura era conforme agli standard di sicurezza "al momento della produzione e dell'uscita dalla fabbrica" e che l'infortunio "non era dipeso da cedimenti e/o difetti di fabbricazione, bensì dal fatto che il minore aveva lasciato la presa delle corde sulle quali poggiavano mani e piedi". Mentre l'eventuale difetto nell'altezza della struttura e nell'assenza di una superficie di assorbimento a terra «non possono essere state concause nell'evento occorso, perché l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità" e "presuppongono, comunque una qualche vigilanza da parte degli adulti". Del resto, concludeva, un cartello consigliava l'uso ai bambini dai 5 ai 12 anni mentre il minore aveva, all'epoca, tre anni.

All'opposto, per la ricorrente, l'"anomalia della cosa" aveva, se non causato integralmente, sicuramente aggravato le conseguenze della caduta. E doveva ritenersi adempiuto l'onere di dimostrarne l'accresciuta potenzialità lesiva; il nesso di causalità tra le condizioni della res al momento del sinistro e infine l'entità delle conseguenze derivate dall'infortunio.

Al termine di un lungo riepilogo sui principi codicistici e giurisprudenziali che regolano la responsabilità del custode – "Sussiste la necessità di apportare un definitivo contributo chiarificatore sulla materia" -, la Terza sezione civile afferma che il giudice di merito ha errato laddove "senza escludere che la struttura ginnica presentasse le due anomalie individuate ha apoditticamente affermato che le stesse sarebbero ininfluenti («non possono essere concause nell'evento occorso») sul mero rilievo di ordine generale che l'utilizzo di strutture presenti in un parco giochi presuppone una vigilanza da parte degli adulti". Così motivando, tuttavia, prosegue la decisione, la Corte ha focalizzato la sua attenzione "sul difetto di vigilanza della madre e ha finito per escludere a priori qualunque valenza causale delle due anomalie denunciate senza verificare se le stesse possano avere inciso, non sulla caduta del bambino, ma sulle conseguenze che ne sono derivate, in termini di aggravamento delle stesse, tenuto conto dell'aumento della violenza d'urto correlato alla maggiore altezza dal suolo e del mancato assorbimento da parte dell'apposito tappetino".

In tal modo, però, il giudice non ha valutato se la specifica condizione della "cosa" abbia influito o meno sulle conseguenze della caduta (anche in termini di aggravamento), secondo i consueti criteri di accertamento del nesso causale. Mentre "soltanto all'esito di una tale verifica", la Corte avrebbe potuto escludere qualunque nesso di causa fra la cosa e le lesioni riportate dal minore oppure, in caso di accertata sussistenza di nesso causale o concausale, avrebbe dovuto procedere alla verifica circa la ricorrenza del caso fortuito o, in difetto, di un concorso causale fra quanto determinato dalla cosa e quanto imputabile a difetto di vigilanza della madre del minore".

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