«In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all’esito del giudizio di appello, l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice” (ndr. per l’appunto caratterizzate da una forbice tra risarcimento minimo e massimo), il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti” (ndr. con un risarcimento adeguato alle condizioni del richiedente...
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