Partecipazione a distanza: violato il diritto di difesa
Una delle parti più controverse della
Ricordando come il lungo iter parlamentare della riforma era iniziato con un’etichetta recante l’esplicita intenzione del legislatore di rafforzare le garanzie difensive, non si nutre alcun timore nel definire questa parte della riforma un vero e proprio ossimoro.
A nulla sono valse, purtroppo, le numerose e ripetute grida di allarme provenienti dal mondo dell’accademia e della cultura giuridica, da quello dell’avvocatura segnatamente con la dura, ma inascoltata, presa di posizione dell’Unione camere penali, nei confronti di un intervento riformatore figlio dello stato di gravidanza permanente in cui versa la madre dell’emergenza e della demagogia.
Drastico è il colpo inferto alle garanzie e ai diritti difensivi, evidenti le linee di incostituzionalità che attraversano il nuovo impianto dell’istituto.
Si tratta di un intervento assai articolato che modifica significativamente la partecipazione a distanza dell’imputato nel procedimento in camera di consiglio (articolo 45-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale) nel dibattimento (articolo 146-bis delle disposizioni attuative del Cpp), nel giudizio abbreviato (articolo134-bis delle disposizioni attuative del Cpp) ed, infine, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali disciplinato dall’articolo 7 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione del 2011.
Si prevede che il detenuto per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3 bis e 407 comma 2, lettera a), n. 4 del Codice di procedura penale partecipi a distanza alle udienze dibattimentali dei processi dove sia imputato, anche se relativi a reati per i quali sia in stato di libertà, nonché alle udienze civili e penali nelle quali dovrà essere esaminato come teste.
La persona ammessa a programmi o misure di protezione partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.
Al giudice, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime carcerario dell’articolo 41 bis della legge 354/1975, è discrezionalmente rimessa la decisione circa la presenza alle udienze delle persone che si trovino nelle condizioni già indicate.
Sin qui l’intervento riformatore si muove nel solco del rafforzamento del doppio binario conseguendo il non auspicato effetto di comprimere ulteriormente la partecipazione al contraddittorio già fortemente pregiudicata da quanto previsto dall’articolo 190 bis del Cpp.
Ma la novella legislativa manifesta tutta la sua natura gravemente demolitiva dei diritti della difesa e delle garanzie dell’imputato nella parte (comma 1-quater) in cui il giudice, con decreto motivato, può disporre la partecipazione a distanza quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, anche nei processi celebrati per reati non ascrivibili al catalogo del doppio binario.
Stessa sorte spetta alla persona chiamata a testimoniare e che si trovi, a qualunque titolo, in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.
Sull’altare della celerità e dell’efficienza, veri e propri totem dal momento che non si scorge alcun effettivo risultato in tal direzione che possa essere ricondotto alle nuove previsioni, si sacrifica il diritto di difesa e si immola il valore costituzionale e convenzionale dell’immediatezza (articolo 111 della Costituzione ed articolo 6 della Cedu).
L’estensione arbitraria dell’istituto fuori dal perimetro dei reati di eccezionale gravità del doppio binario, non può che porsi in conflitto con le molteplici esigenze di partecipazione che il dibattimento reclama, a più riprese riconosciute dalla Corte Costituzionale, così ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 della Costituzione e all’articolo 6 della Cedu.
All’avvocatura, quindi, il compito di sollecitare il giudizio di costituzionalità dell’istituto con l’auspicio che la magistratura condivida l’esigenza di tutela dei principi fondamentali del giusto processo.
Riforma del processo penale – Modifiche al codice di rito