Parto anonimo e prevalenza del diritto del figlio a conoscere il nome della madre biologica dopo la sua morte
Parto anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Accesso alle informazioni personali della madre biologica - Morte della madre – Prevalenza dei diritti del figlio naturale poi adottato
Ogni profilo di tutela dell'anonimato della madre biologica non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato ma, stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale per il periodo successivo alla morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status e, venendo meno, per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che, nella specie, era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione ma anche per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 9 settembre 2022, n. 26616
Parto cd. anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Accesso alle informazioni personali della madre biologica - Morte della madre - Condizioni.
Nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 21 luglio 2016, n. 15024
Parto cd. anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Accesso alle informazioni personali della madre biologica - Morte della madre - Condizioni - Trattamento dei dati acquisiti - Modalità.
Il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.
• Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza 9 novembre 2016, n. 22838
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