Patent Box in autoliquidazione: nessun ritardo ammesso
La Circolare 28/2020 apre alla remissione in bonis ma con requisiti molto stringenti
Si avvicina la scadenza per l'invio delle dichiarazioni dei redditi e, per chi si accinge ad optare per la prima volta per il patent box in autoliquidazione, la strada sembra in salita.
Nonostante i chiarimenti forniti dalla Circolare 28/2020 dell'Agenzia delle entrate, rimangono ancora alcuni punti dubbi. Si ricorda, infatti, che la circolare è stata pubblicata a poco più di un mese dalla scadenza, dopo una consultazione flash a febbraio, e ha fornito indicazioni su alcuni punti che precedentemente non erano stati sufficientemente enucleati.
Primo su tutti l'applicabilità della remissione in bonis al nuovo regime di autoliquidazione.
Sebbene la circolare dia risposta affermativa al dubbio che era sorto già prima della consultazione pubblica, la formulazione scelta non brilla per chiarezza laddove a pagina 8 afferma che l'opzione per il regime di autoliquidazione "va comunicata entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione o nel maggior termine di 90 giorni, in caso di dichiarazione tardiva" e poi prosegue affermando che la medesima "può essere esercitata anche tardivamente", purché vengano rispettate le condizioni previste dalla citata disciplina della remissione in bonis.
Ed è proprio l'avverbio tardivamente a ingenerare delle domande poiché, come noto, la disciplina della remissione in bonis consente di regolarizzare una violazione formale entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva (quindi ben oltre i 90 giorni della dichiarazione tardiva).
Una possibile interpretazione sarebbe quella che l'avverbio tardivamente, per quanto sembri ad una prima lettura rimandare alla dichiarazione tardiva, indichi un momento successivo ai 90 giorni mentre i requisiti sostanziali debbano essere posseduti, al più tardi, entro i 90 giorni dal termine ordinario, ossia al momento della dichiarazione originaria. Se questa fosse la volontà della circolare, la remissione in bonis coprirebbe solamente il caso di "svista" nella compilazione della dichiarazione che verrebbe inviata senza l'opzione per il regime degli oneri documentali ma con l'indicazione della relativa variazione in diminuzione, a sua volta basata sulla documentazione predisposta e firmata con marca temporale. Da tale fattispecie, invece, resterebbero esclusi tutti quei contribuenti che a fine febbraio si dovessero trovare non ancora pronti con il set documentale.
Ulteriori considerazioni potrebbero essere fatte confrontando la circolare con il comma 5 dell'art. 4 del Decreto Crescita, il quale molto più estensivamente aveva previsto la facoltà di
beneficiare dell'agevolazione secondo il nuovo regime anche mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del DPR 322/1998, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea, alla sola condizione che la stessa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo. Al contrario, la circolare a pagina 20 prevede che la marca temporale debba essere apposta al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario in caso di dichiarazione tardiva. Ma anche qui si crea un equivoco: la circolare infatti afferma che la "tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa". Tardiva in questo caso potrebbe essere interpretato come successiva all'invio della dichiarazione (nei termini o tardiva), in quanto darebbe evidenza di una possibile modifica a posteriori della documentazione, ma anche come successiva ai 90 giorni (in linea con l'interpretazione di tardivamente di cui sopra) e precedente all'invio di una dichiarazione integrativa, che da entrambe le interpretazioni parrebbe dunque esclusa.
Tale interpretazione si scontra, tuttavia, con il testo del provvedimento del 30 luglio 2019 il quale faceva riferimento alla "data di presentazione della dichiarazione dei redditi" lasciando quindi intendere che il beneficio potesse essere conseguito anche tramite dichiarazione integrativa.
Se si ritiene, infatti, che optare per l'autoliquidazione rappresenti una dichiarazione di volontà, come tale non ravvedibile, può essere coerente richiedere, come nella citata circolare, che l'opzione venga esercitata (almeno con un comportamento concludente) entro il termine ordinario, o al più, nei 90 giorni successivi.
Tuttavia, il dettato normativo (e dello stesso provvedimento dell'Agenzia delle entrate) appare orientato ad una maggior flessibilità, forse anche alla luce del fatto che la quantificazione del beneficio potrebbe essere assimilata ad una dichiarazione di scienza; il legislatore potrebbe aver sposato questo tipo di interpretazione dando prevalenza alla natura altamente valutativa della disciplina.
In tal senso, sarebbe auspicabile un chiarimento in merito alla possibilità di inviare una dichiarazione integrativa a rettifica di quella precedentemente inviata entro il termine ordinario, senza aver indicato né l'opzione né il beneficio e senza aver avuto a disposizione il necessario set documentale con firma elettronica e marca temporale.
di Raffaello Fossati, Dottore Commercialista | Transfer Pricing & Patent Box
Associato