Peculato d'uso, l’utilizzo privato di connessione Internet o di telefono concessi per ragioni di servizio
Reato - Reati contro la Pubblica Amministrazione - Utilizzo indebito del cellulare o della connessione Internet - Peculato d'uso - Condizione di un danno economico alla P.A. - Necessità - Tipo di connessione/ tariffa con gestore - Rilevanza.
In tema di peculato d'uso, con riferimento alla questione dell'utilizzo da parte del dipendente pubblico di Internet per finalità non istituzionali mediante il computer dell'ufficio o mediante il telefono cellulare concesso in uso per ragioni di servizio, è necessario verificare il tipo di convenzione che lega l'ente al gestore del servizio di Internet e, segnatamente, se l'ente paghi una somma forfettaria al mese (c.d. tariffa flat), per cui sia economicamente indifferente il numero e la durata delle connessioni ad Internet eseguite dall'ufficio (e non vi sia danno economico anche a fronte di connessioni illegittime), o, se, di contro, l'ente paghi il corrispettivo in funzione della durata delle singole connessioni (c.d. tariffa bundle, cioè a consumo). In quest'ultimo caso la condotta illegittima del dipendente provoca un immediato danno patrimoniale all'ente ed è dunque penalmente rilevante.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 25 maggio 2017 n. 26297
Reato - Reati contro la Pubblica Amministrazione - Utilizzo indebito del cellulare dell'ufficio - Peculato d'uso - Condizione di un danno patrimoniale o funzionale alla P.A. - Necessità.
In tema di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d'ufficio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni integra gli estremi del reato di peculato d'uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio dell'amministrazione o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio. La condotta è invece penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente o funzionalmente significative. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il peculato d'uso in capo al vicesindaco che utilizzava il cellulare del comune con numerose connessioni via internet, wap, chiamate dall'estero e altri servizi estranei alle funzioni, per un costo complessivo pari a circa 11.00 euro nell'arco di un biennio].
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014 n. 50944
Reato - Reati contro la Pubblica Amministrazione - Delitto di peculato d'uso - Possesso per ragioni di ufficio di cellulare - Uso per fini personali - Riconducibilità - Offensività del fatto - Necessità.
È sussumibile nel delitto di peculato d'uso di cui all'articolo 314 c.p. comma 2, la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell'ufficio. Con tale condotta, infatti, il soggetto distoglie il bene fisico (il telefono), di cui è in possesso per ragioni d'ufficio, dalla sua destinazione pubblicistica, piegandolo a fini personali, per il tempo del relativo uso, per restituirlo, alla cessazione di questo, alla destinazione originaria. Mentre rimane irrilevante la circostanza che il bene stesso non fuoriesca materialmente dalla sfera di disponibilità della p.a. Tuttavia il raggiungimento della soglia della rilevanza penale presuppone comunque l'offensività del fatto, che, nel caso del peculato d'uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 2 maggio 2013 n. 19054
Reato - Reati contro la Pubblica Amministrazione - Accesso ad Internet dal computer dell'ufficio a scopi privati - Rilevanza penale - Abbonamento a costo fisso - Esclusione.
Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso di atti di ufficio la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'accesso ad Internet dal computer di ufficio, qualora, per il suo esercizio, la Pubblica Amministrazione abbia contratto un abbonamento a costo fisso.
• Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza 19 ottobre 2010 n. 41709