Penalisti a Nordio: subito un emendamento al Dm n. 206/2024 - Nuova nota Dgsia
Con una nuova missiva al Ministro della Giustizia, l’Ucpi sollecita un tempestivo intervento a tutela dell’effettivo esercizio del diritto di difesa
I penalisti tornano a scrivere al Ministro della Giustizia Nordio per chiedere, attraverso un “immediato intervento normativo”, “una deroga all’obbligo di deposito telematico per tutti gli atti e richieste soggetti a termini perentori che consenta per questi il deposito analogico”, cartaceo o a mezzo PEC. Attualmente infatti sono inibite “fondamentali attività difensive soggette a termini di decadenza” come, a mero titolo esemplificativo: il deposito impugnazioni di merito e di legittimità indirizzate al Tribunale ordinario, le liste testi, le opposizioni alle richieste di archiviazione.
La proposta dell’Ucpi
E nella nota dell’Unione delle Camere penali a firma del Presidente Francesco Petrelli, si individua anche una possibile soluzione tecnica: un emendamento all’art. 1 co. 3 del Dm n. 206/2024 nel quale, dopo la parola “probatorio”, verrebbe aggiunto il periodo “nonché il deposito di atti e richieste soggetti a termini stabiliti a pena di decadenza”.
Per il resto gli avvocati accolgono “con favore” le comunicazioni del Gabinetto ai Presidenti dei Tribunali ordinari in relazione “ai plurimi provvedimenti di sospensione unilaterale degli obblighi di deposito telematico adottati negli ultimi giorni”. Così come, il contenuto dell’ultima nota del DGSIA dell’8 gennaio con la quale si indica ai Presidenti dei Tribunali ordinari ed ai Procuratori della Repubblica il corretto procedimento per l’acquisizione in udienza dei documenti prodotti dalle parti nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.
“Resta, purtroppo, insoluto – si legge nella nota Ucpi - il problema ripetutamente segnalato relativo alla impossibilità per i “soggetti abilitati esterni”, i difensori, di compiere attività di “deposito di atti successivi”, se ad essi non è concessa la visibilità del fascicolo che - di norma - dovrebbe seguire la corretta annotazione della nomina da parte di cancellerie e segreterie nel ReGeWEB (art. 19, comma 5, delle specifiche tecniche del 2/8/2024)”. Senza questo “doveroso passaggio, tecnico ma anche e soprattutto umano”, concludono i penalisti, si mettono a rischio le attività della difesa sottoposte a termini decadenziali.
La nota della Dgisia dell’8 gennaio 2025
Nella nota Dgsia dell’8 gennaio a firma del Direttore generale reggente, Lucio Bedetta, si chiarisce che l’ausiliario del magistrato, dopo aver redatto il verbale di udienza, preferibilmente con strumenti informatici, ha la possibilità di procedera alla sua trasformazione in documento analogico (stampa) sul quale possa essere apposta la firma autografa del cancelliere e il visto del magistrato, ai fini del successivo deposito – previa scansione dell’originale analogico – con modalità digitali, tramite l’applicativo APP, ai sensi dell’art. 111-ter, comma terzo, c.p.p.
Inoltre, con riguardo alle modalità di acquisizione di atti, memorie o documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle medesime udienze in camera di consiglio e dibattimentali, si ricorda la necessità di procedere nello stesso modo al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell’originale analogico), anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica.