Pene pecuniarie, il minimo giornaliero scende a cinque euro
Il giudice potrà adeguare la condanna alle condizioni economiche del reo
La riforma Cartabia conferma, per la pena pecuniaria sostitutiva, l’attuale modello dei “tassi giornalieri”, con due novità:
O il limite di pena detentiva sostituibile (elevato a un anno);
O le regole per determinare il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato.
Infatti, se è confermato il valore massimo nel limite di 2.500 euro (250 euro nel procedimento per decreto), già la legge delega 134/2021 stabiliva di determinare quello minimo in misura indipendente dalla somma indicata dall’articolo 135 Codice penale, così da «evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare». In questa prospettiva, il nuovo articolo 56-quater della legge 689/1981, introdotto dalla riforma, fissa in 5 euro il valore minimo della quota giornaliera, consentendo al giudice di adeguare la pena pecuniaria sostitutiva anche alle condizioni economiche del condannato non abbiente.
Condizione ostativa alla sostituzione con pena pecuniaria è il non aver pagato una multa o un’ammenda nei cinque anni precedenti.
La pena pecuniaria sostitutiva si converte in altra pena non solo in caso di insolvibilità del condannato, ma anche in caso di insolvenza, cioè se non paga chi non si trovi in condizioni economiche tali da rendere impossibile il pagamento. Il nuovo articolo 660 del Codice di procedura penale prevede, infatti, che, se il condannato non paga la pena pecuniaria entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione, essa è convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Se si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Se il condannato chiede il pagamento rateale, il Pm trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che procede in base all’articolo 667, comma 4, del Codice di procedura penale. Se la rateizzazione è, invece, già stata disposta nella sentenza o nel decreto penale di condanna, la prima rata va pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di decadenza dal beneficio e pagamento dell’importo in un’unica soluzione.
Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, o di una rata, il Pm trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, che procede in camera di consiglio con ordinanza, che sarà eseguita in base alla legge 689/1981. Nel caso di insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi.
Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.
Durante l’esecuzione, il condannato può sempre chiedere di essere ammesso al pagamento rateale. In tal caso, con il pagamento della prima rata l’esecuzione della pena è sospesa, e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate successive.