Pene sostitutive non revocabili dal giudice dell’esecuzione
Per le pronunce definitive sono competenti i magistrati che gestiscono le misure
La pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere revocata solo nei limiti indicati in modo tassativo dall’articolo 66 della legge 689/1981, come modificato dalla riforma Cartabia della giustizia penale (decreto legislativo 150/2022): vale a dire nei casi di mancata esecuzione o di violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni collegati a essa, che dovrà valutare il giudice incaricato di gestire la misura. La revoca non può invece essere decisa dal giudice dell’esecuzione...