Penale

Pensione della madre defunta, se l'errore è del comune l'indebito è da provare

La Corte di cassazione, sentenza 28675 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso del figlio contro il sequestro

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di Francesco Machina Grifeo

Nel nostro ordinamento, non è previsto uno specifico obbligo in capo al soggetto cointestatario del conto corrente su cui vengano accreditate le somme della pensione del defunto di comunicare all'Inps il decesso dell'assicurato. Per questa ragione la Corte di cassazione, sentenza 28675 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso di un figlio contro la decisione del Tribunale della libertà che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di 42mila euro, ritenuta il profitto del delitto ex articolo 316 ter cpp, per aver continuato a percepire per oltre 2 anni i ratei pensionistici della donna. All'uomo era infatti contestato di aver taciuto il decesso della madre che invece non era stato correttamente comunicato all'Inps per via di un errore nella trasmissione del codice fiscale da parte del comune.

La questione dunque è giuridicamente più complessa. La Cassazione ricorda che ai fini della integrazione del delitto previsto dall'articolo 316-ter cod. pen. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – "è necessario che la percezione delle erogazioni pubbliche sia comunque avvenuta dietro la presentazione di documenti falsi (condotta attiva) ovvero, per quanto rileva ai fini della decisione del caso in esame, a cagione della omessa comunicazione di informazioni "dovute" (condotta omissiva)".

"L'inerzia o il silenzio - prosegue la decisione - possono dunque integrare l'elemento oggettivo del reato de quo a condizione che le informazioni siano "antidoverose", cioè che corrispondano all'omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e che ad essi si correli l'erogazione non dovuta (cioè sine titulo) da parte dello Stato o dell'ente pubblico". Al punto che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter cod. pen. si riduce così a situazioni del tutto marginali".

In tema di comunicazioni del decesso dell'assicurato Inps, infatti, è stato chiarito che "l'art. 72 del Dpr 3 novembre 2000, n. 396, prevede l'obbligo di comunicare la morte di una qualunque persona, non oltre le ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta" a carico dei "congiunti" o della "persona convivente con il defunto" (o di un loro delegato) o - in mancanza - della persona "informata" del decesso ovvero, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, in capo al direttore o a chi sia stato a ciò delegato.

Sarà poi (art. 34 legge 21 luglio 1965, n. 903, e art. 31, co. 19, legge 27 dicembre 2002, n. 289) il responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune a dover comunicare all'ente di previdenza la morte dell'assicurato. E ancora, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha posto un analogo obbligo di comunicazione a carico anche del medico necroscopo.

Ora, ricostruisce la VI Sezione penale, dal provvedimento impugnato emerge che: a) il decesso della madre dell'indagato si verificò il 23 febbraio 2013; b) l'accreditamento delle somme sul conto corrente cointestato fu effettuato fino al 31.5.2015 "poiché il Comune di appartenenza aveva errato nella iscrizione del codice fiscale e, pertanto, l'istituto aveva continuato ad erogare il contributo nonostante il decesso dell'avente diritto".

A questo punto secondo il Tribunale, il ricorrente, "pur avendo dato atto del fatto che l'istituto previdenziale era deficitario della notizia del decesso a causa di una errata trascrizione del codice fiscale della madre, nondimeno ha continuato a percepire i ratei pensionistici della defunta... omettendo quindi di 1) sollecitare la definizione della posizione giuridica; 2) restituire l'importo e/o gli importi indebitamente percepiti".

Per la Suprema corte però si tratta di una motivazione "obiettivamente carsica, da cui non si comprende: a) se la dichiarazione di morte ci sia stata; b) quando e chi l'abbia fatta; c) a chi sia stata indirizzata". Elementi definiti "essenziali" per capire se nel caso di specie, alla luce dei principi indicati, vi sia stata una omissione di informazioni dovute da cui sia conseguito l'indebito percepimento delle somme erogate a titolo di pensione da parte del soggetto deceduto. Ordinanza di sequestro dunque annullata con rinvio per un nuovo giudizio davanti al Tribunale.

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