Per l'ammissione al concordato con continuità si richiede che l'azienda sia in esercizio
Crisi d'impresa - Concordato con continuità aziendale - Prosecuzione dell'attività - Azienda in esercizio - Modifica dell'attività - Diminuzione dei dipendenti - Irrilevanza.
Anche in tema di concordato con continuità aziendale cd. diretta, il requisito della continuità aziendale, richiesto dall'articolo 186 bis l. fall. per l'ammissione delle proposta alla relativa procedura concorsuale di soluzione della crisi di impresa, richiede che l'azienda, in relazione alla quale si propone ai creditore la "prosecuzione" dell'attività per ricavarne reddittività, sia comunque "in esercizio", al momento della proposta di concordato, non rilevando invece come cause ostative all'ammissione della proposta al predetto concordato la modificazione di una parte dell'attività produttiva ovvero la diminuzione del numero dei dipendenti.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 15 giugno 2023, n. 17092
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Effetti - Esecuzione del concordato art. 186 bis l.fall. - Continuità aziendale indiretta - Caratteristiche - Funzione - Affitto d'azienda - Compatibilità - Presupposti - Limiti - Abuso - Rilevanza ai sensi degli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.
Il concordato con continuità aziendale, disciplinato dall'art. 186 bis l.fall., è configurabile anche qualora l'azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo, palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempli l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd. "intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe; resta comunque fermo il limite del c.d. abuso del concordato con continuità, da verificare in concreto, avuto riguardo agli artt. 160 ultimo comma e 173 l.fall.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., sentenza del 1° marzo 2022 n. 6772
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - In genere concordato “misto” - Disciplina.
Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza del 15 gennaio 2020 n. 734
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